Particolarmente importante è sapere che nel triennio scolastico 2019-2022 il piano dell’offerta formativa, la formazione dell’organico funzionale (organico autonomia) e la mobilità sono legati da un comune denominatore normativo.
Fatta eccezione per l’anno scolastico 2015-2016, in cui l’organico di diritto è rimasto diviso da quello di potenziamento, perché introdotto ad anno scolastico avviato, tra il novembre-dicembre del 2015, al fine di inserire in ruolo i docenti della famosa fase C disposta dal comma 98 dell’art.1 della legge 107/2015, invece per il triennio scolastico 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 è stato introdotto per la prima volta l’organico dell’autonomia per ogni singolo Istituto.
Bisogna specificare che l’organico dell’autonomia è, ai sensi del comma 5 della legge 107/2015, l’organico richiesto dalla scuola con il piano triennale dell’offerta formativa in cui è espresso il fabbisogno dell’Istituto in termini di attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. In buona sostanza il prossimo organico dell’autonomia, esaurito con l’anno scolastico in corso il triennio 2016-2019, riguarderà gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Il comma 14 dell’art.1 della legge 107 modifica l’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sostituendo il termine piano dell’offerta formativa con piano triennale dell’offerta formativa. In buona sostanza ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.
Il Ptof cammina parallelamente all’organico dell’autonomia per cui in questo anno scolastico è stato predisposto il PTOF 2019-2022 in cui sarà esplicato anche il fabbisogno della scuola in termini di richiesta di organico riferita alle classi di concorso.
La regola del triennio vale anche per le norme contrattuali sulla mobilità. Il CCNI mobilità, la cui ipotesi è stata firmata il 31 dicembre 2018, ha una durata triennale dal 2019-2022.
Nell’art.3, comma 5, dell’ipotesi di CCNI mobilità 2019-2022 è scritto che in applicazione dell’art 1 comma 5 della legge 107/15 che prevede: ‘al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione è istituito per l’intera istituzione scolastica o istituto comprensivo e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia funzionale alle esigenze didattiche organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale del offerta formativa, per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 , ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13.
Per cui è importantissimo conoscere da parte dei docenti quanto richiesto dalla scuola in termini di organico funzionale per il triennio 2019-2022.
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