Come abbiamo già riportato nei giorni scorsi, alcuni Uffici scolastici regionali hanno disposto lo stop alle scuole ad ulteriori assunzioni a tempo determinato dal cd. Organico Covid.
Secondo quanto denunciato dalla FLC CGIL, infatti, le note con cui gli USR invitano le scuole a interrompere la stipula dei contratti sembrano essere collegate ad una sottostima dei costi standard mensili dei contratti presente nella tabella B dei Decreti Interministeriali MEF/MI n. 95 del 10 agosto 2020 e n. 109 del 28 agosto 2020, con la conseguente mancata copertura finanziaria delle assunzioni a tempo determinato autorizzate.
Sempre secondo il Sindacato, pare manchino in media circa 200 euro al mese per ogni contratto di supplenza.
A tale criticità si aggiungono risorse limitate (10% del budget complessivo) e del tutto insufficienti a far fronte alle necessità di sostituzioneper lunghi periodi del suddetto personale (congedo parentale, per maternità, per assistenza disabili) per le quali il MEF/NOIPA non consente di attingere ai fondi assegnati alle scuole per le supplenze brevi e saltuarie.
Sui contratti c’è ancora la vecchia dicitura
Il Sindacato segnala anche che ad oggi molte convocazioni dei “supplenti COVID” riportano ancora la dicitura per cui questo personale sarebbe licenziabile in caso di sospensione della attività didattiche in presenza, e la stessa cosa riportano ancora i contratti generati dal sistema informatizzato, sebbene questa previsione non sia più corretta alla luce nella nuova normativa. Il Sidi quindi va aggiornato alla luce di quanto previsto dall’art. 6 quater del DL 104/2020, convertito con modificazioni dalla L 126/2020, che prevede che in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza il personale dell’organico di emergenza assicuri le prestazioni lavorative con le modalità del lavoro agile.