Ieri abbiamo dato notizia della nota 1843 del 13 ottobre 2020 con la quale il MI ha chiarito che i supplenti del cd. organico Covid fanno parte dell’organico dell’autonomia da impiegare complessivamente a cura del Dirigente scolastico.
Le scuole possono dunque impiegare questi insegnanti, per lo sdoppiamento delle classi e ad ogni modo in ogni caso per interventi didattici di contenimento dell’emergenza epidemiologica; è inoltre esclusa la possibilità che i supplenti dell’organico COVID possano essere utilizzati esclusivamente per le supplenze.
No al licenziamento in caso di lockdown
Ricordiamo inoltre che il Decreto “Agosto”, convertito in legge, ha previsto che il personale aggiuntivo, assunto a tempo determinato per fronteggiare l’emergenza, non sarà più licenziato in caso di lockdown, come era stato inizialmente previsto.
In proposito, con la nuova nota 1870 del 14 ottobre il MI ha precisato che il personale docente e ATA assunto con contratti a tempo determinato nell’anno scolastico 2020/2021 quale “organico Covid”, in caso di sospensione delle attività didattiche, potrà assicurare le relative prestazioni con le modalità di lavoro agile, anziché vedere risolto il relativo contratto senza indennizzo, al fine di garantire, in qualunque caso, il principio di continuità didattica.
No all’utilizzo su sostegno
Lo stesso Ministero chiarisce inoltre che, trattandosi di docenti assunti su posto comune, il predetto organico non può essere ovviamente utilizzato per attività di sostegno alle classi con alunni con disabilità, salvo i casi in cui, assolte le esigenze prioritarie di copertura dell’orario curricolare delle classi, risulti applicabile, in via analogica e su base volontaria, l’articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
Quest’ultima norma prevede che: “Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell’organico dell’autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107“.