Organico dell’autonomia: a chi spettano i posti comuni vacanti e disponibili?

Innanzitutto cosa sono i posti vacanti e disponibili?… Dovrebbero essere tutti i posti che non hanno titolare, non hanno un docente di ruolo… allora secondo l’art. 1 comma 79 legge 107. “A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni.”

Chi sono i docenti assegnati all’ambito territoriale? per ora di sicuro i docenti fase b e c, ed eventualmente i nuovi assunti a settembre 2016!

Quindi, secondo la mia interpretazione la distinzione, tra la legge 124/1999 art. 4, commi 1 e 2, cioè supplenza annuale fino al 31 agosto, (organico di diritto); ed organico di fatto “fino al termine delle attività didattiche” al 30 giugno, art. 4, comma 2, D. Lgs. n.297/1994, non è mai esistita, in quanto invenzione giuridica burocratica per risparmiare soldi sui precari, infatti, le cattedre assegnate tra agosto e settembre (supplenze) con le convocazioni degli UUAATT (ex usp) erano quasi tutte cattedre vacanti e disponibili, salvo eccezioni, per cui, la distinzione a me sembra comunque superata, con l’introduzione dell’organico dell’autonomia.

Prima di assumere altro personale di ruolo, tramite GAE (rischiando di creare dei soprannumerari), a mio avviso, bisogna coprire i posti vacanti e disponibili, dopo la mobilità, prioritariamente con personale già di ruolo fase b e c che compongono l’organico dell’autonomia e/o assegnato ad un ambito territoriale (commi 79 e 65);

Ai docenti rimasti in GAE spetterebbero, secondo me, solo le supplenze e cioè i posti che effettivamente si rendono disponibili in seguito, ma che non sono vacanti e che riguardano quelle cattedre in cui vi sia effettivamente un titolare, che non può assumere servizio ad esempio, perché in aspettativa per studio o famiglia, o in servizio all’estero, oppure con incarichi politici… ecc… (organico di fatto, sul quale non si possono dare ruoli, a meno che il titolare non liberi la cattedra definitivamente), oltre eventuali “briciole”!

Allora qualcuno potrebbe sostenere che esiste anche il comma 109, L. 107: “Fermo restando quanto previsto nei commi da 95  a 105 (… omissis…)  l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale  avviene  con  le  seguenti modalita’:

…. lettera a) (omissis)…

… lettera b)… (omissis)…

… lettera c) “per l’assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l’articolo 399, comma 1, del  testo  unico  di  cui  al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale  docente  sono  assunti,  ai sensi delle ordinarie facolta’ assunzionali,  nei  ruoli  di  cui  al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da  79  a  82  ed  esprimono, secondo l’ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l’ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti.”

Domanda: come si fa contemporaneamente a entrare di ruolo essere destinatari di una proposta d’incarico e poi esprimere ordine di preferenza per l’ambito territoriale di assunzione?

In realtà bisognerebbe esprimere prima ordine di preferenza tra gli ambiti della provincia e poi ottenere un incarico! Comunque, andiamo avanti!

I posti per il ruolo dei GAE sono “i posti a tal fine annualmente assegnabili” così recita il comma 1 art. 399 cit.. e solo successivamente al ruolo e dopo aver effettuato la preferenza nell’ambito territoriale di riferimento posso coprire i posti disponibili e vacanti, con proposta d’incarico triennale, e non prima!

Quindi a mio avviso visto che ci sono già nell’ambito territoriale gli assunti fase  b e c credo che abbiano diritto ad ottenere un incarico prioritariamente sui posti disponibili e vacanti comuni e sostegno, prima delle nuove immissioni in ruolo!

Allora cosa dice il comma 66  e combinati disposti? (commi 63-64-65-67-68-69)

– Comma 66 “i ruoli sono regionali e articolati in ambiti territoriali… Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l’ampiezza degli ambiti territoriali”;

– Comma 67 “Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 66 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

– Comma 63 “Le istituzioni scolastiche perseguono le finalita’ di cui ai commi da 1 a 4 e l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso  l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il  potenziamento  dell’offerta formativa”.

– Comma 64. “A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, (… omissis…) e’ determinato l’organico dell’autonomia su base regionale.

– Comma 65. “Il riparto della dotazione organica tra le regioni e’ effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. … (omissis)… In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo  2009, n. 81.  Il personale della dotazione organica dell’autonomia e’ tenuto ad assicurare prioritariamente la  copertura  dei  posti  vacanti  e disponibili.

– Comma 68 “A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, l’organico dell’autonomia e’ ripartito tra gli ambiti territoriali. L’organico dell’autonomia comprende l’organico di diritto e i posti per il potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni…”

– Comma 69 (posti fantasmi)“… un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia ne’ disponibili, per il personale a tempo  indeterminato,  per  operazioni di mobilita’  o assunzioni in  ruolo.  A tali necessita’ si provvede secondo le modalita’, i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di  contratti  a  tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero  mediante  l’impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia  limitatamente ad un solo anno scolastico.

Come si può notare si parla di organico dell’autonomia, di posti comuni vacanti e disponibili, di dotazione organica, si parla di organico di diritto e non organico di fatto, ed infine di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia non disponibili.

Dove sta scritto che il personale iscritto nelle GAE deve occupare i posti vacanti e disponibili prima del personale della dotazione organica di cui fanno già parte i docenti di fase b e c?…

Mi chiedo come sia possibile inserire anche il personale rimasto ancora nelle GAE all’interno dell’organico dell’autonomia e assegnarlo ad un ambito territoriale e incaricarlo per tre anni, visto che non sono ancora di ruolo almeno fino alla fine di agosto?, e visto che almeno due commi 65, 79 prevedono che quelli di ruolo (fase b e c) fanno parte dell’organico dell’autonomia e sono assegnati ad un ambito e che devono ricoprire prioritariamente i posti vacanti e disponibili?

Immagino di essere un preside, e che dopo aver fatto per tutta l’estate le audizioni per assegnare incarico triennale ai docenti fase b e c,  dato che sono gli unici, ad oggi, che sicuramente finiranno negli ambiti (oltre ovviamente agli assunti dei prossimi anni), mi domando il perché, il dirigente, invece di incaricare un docente dell’organico dell’autonomia per l’inizio dell’anno scolastico 2016/17, invece di incaricare su posto disponibile e vacante per tre anni un docente di ruolo fase b e c, unici titolari dell’ambito territoriale scelto o assegnato d’ ufficio, per agosto/settembre invece l’UAT ne debba prima assumere alcuni da GAE e poi il preside o USR incaricarli per tre anni?…

Ma perché il dirigente UAT/USR dovrebbe tra agosto e settembre 2016 prima assumerli da GAE e poi i Dirigenti o UUSSRR incaricarli per tre anni,  docenti,  di cui non hanno la possibilità di verificare le loro competenze, non hanno la possibilità di leggere il loro portfolio personale (Curriculum Formativo, Attività didattica, Bilancio delle competenze) pubblicato nel Portale, dato che solo quelli di ruolo e i neo assunti 2015/16 che svolgono l’anno di formazione-prova possono pubblicarlo?…. Qualcuno me lo sa spiegare?…

Supponiamo che, dopo la mobilità straordinaria prevista dal comma e 108, della legge 107, in una scuola ci siano tre sedi dove insegnano tre potenziatori, (ci sono adesso: 2 posti coe da 18 ore; e 2 spezzoni da 8 ore, più 2 ore, coperte da 3 docenti “potenziatori” che hanno differito presa di servizio) perché il prossimo anno, supponendo che rimangano così le cose, perché, il dirigente dovrebbe incaricare dei nuovi assunti da GAE e non i docenti di ruolo neoassunti quest’anno fase b e c presenti già negli ambiti territoriali?

Infine dove sta scritto che i “potenziatori” rimangano tali per sempre? Anzi la nota ministeriale 2805 dell’11/12/2015 dice che:  “ … senza una rigida separazione tra posti comuni e posti di potenziamento, che dovranno gradualmente integrarsi”.

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