Una docente ci pone la seguente domanda: “Può il mio dirigente scolastico, dopo avere comunicato l’organico dell’autonomia dove nella mia classe di concorso c’era la mia cattedra interna di 18 ore e quella di un collega di classe di concorso affine costituita come cattedra oraria esterna, ribaltare in organico di fatto la situazione mandando me in cattedra orario esterna e lasciando il collega di classe di concorso affine sulle 18 ore tutte interne alla scuola? Specifico che il nostro è un Istituto di Istruzione Superiore e che le classi di concorso sono A027 matematica e fisica e A047 matematica applicata”. Diamo la risposta spiegando cosa è l’organico dell’autonomia e cosa è l’organico di fatto.
L’organico dell’autonomia è stato istituito dall’anno scolastico 2015/2016 ai sensi dell’art.1, commi 5, 63, 64 e 68 della legge 107/2015.
Nel suddetto comma 5 è scritto che al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
Il comma 63 dell’art.1 della legge 107/2015 specifica che le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa.
Il comma 64 dell’art.1 della legge 107/2015 specifica che l’organico dell’autonomia è determinato, per un primo triennio a partire dal 2016/2017, su base regionale.
Con l’attuazione dell’art.1, comma 68, della Buona Scuola, l’organico dell’autonomia viene ripartito, per ogni anno scolastico, tra gli ambiti territoriali secondo il numero degli studenti e dei reali bisogni delle scuole dell’ambito. L’organico dell’autonomia comprende l’organico di diritto e i posti per il potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento.
L’argomento organici dell’autonomia, ai sensi dell’art.22 del CCNL scuola 2016-2018, è tema di informativa e confronto sindacale anche all’interno delle istituzioni scolastiche.
Quindi l’organico dell’autonomia ha al suo interno quello che viene chiamato organico di diritto e che stabilisce giuridicamente quante cattedre sono stabilite per ogni singola classe di concorso, quante sono interne e quante e quali sono eventualmente cattedre orario esterne con completamento orario nello stesso comune o in comune diverso.
L’organico di fatto modifica certamente l’organico dell’autonomia, ma in alcun modo può determinare la perdità della titolarità giuridicamente acquisita in organico di diritto o determinare anche l’uscita parziale del titolare in altra o altre scuole. L’organico di fatto può aggiungere i posti comuni laddove si verifica una situazione di aumento di studenti causata dalle non ammissioni alla classe successiva di giugno o alla richiesta di trasferimento degli studenti da una scuola ad un’altra. Nell’organico di fatto ci sono anche tutti i posti in deroga del sostegno che sono in numero molto elevato, si stimano almeno 80/90 mila posti in deroga su sostegno in tutta Italia e per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Nel caso un docente titolare dovesse restare senza posto o con una decurtazione oraria nella sua scuola di titolarità, potrà, avendo i titoli di specializzazione o altra abilitazione, fare utilizzazione in altra scuola, altrimenti potrà restare a disposizione nella scuola di titolarità.
È del tutto impensabile che l’organico di fatto possa servire a modificare l’organico dell’autonomia facendo passare ore assegnate alla classe di concorso A027 alla classe di concorso A047, costituendo così una cattedra oraria esterna alla A027 e una tutta interna alla A047, snaturando quanto stabilito in organico di diritto e definito con l’informativa ai sindacati dall’Ufficio scolastico provinciale. L’organico di fatto non serve a rimodellare l’assegnazione delle ore delle classi di concorso atipiche, avvantaggiando un docente di una classe di concorso e svantaggiando un altro docente di un’altra classe di concorso, serve invece a garantire la copertura delle cattedre alle scuole che hanno avuto un aumento di studenti nella fase successiva alla chiusura delle iscrizioni e agli esiti degli scrutini finali. Per cui la docente di matematica e fisica A027, può stare assolutamente tranquilla che il suo posto interno alla scuola, per l’anno scolastico 2023-2024, sarà assolutamente confermato.
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