Manca poco ai primi giorni di settembre, periodo in cui i docenti conosceranno i posti e le classi a cui sono stati assegnati. La procedura di assegnazione dei docenti ai posti e alle classi è molto attesa e a volte anche molto contestata. Vediamo come funziona l’assegnazione del docente ad una cattedra e chi è che la dispone.
Criteri deliberati dal Consiglio di Istituto
È utile specificare che per l’art.10, comma 4, del d.lgs. 297/94, il Consiglio di Circolo o di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, e che per l’art.7, comma 2 lettera b), del d.lgs. 297/94, il Collegio dei docenti formula proposte al dirigente scolatico per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Circolo o d’Istituto.
Quindi appare chiaro che il dirigente scolastico debba tenere conto, nel momento che individua i docenti da assegnare alle classi, dei criteri generali disposti dal Consiglio di Istituto e delle proposte avanzate, in caso ce ne fossero, dai docenti in sede di Collegio. Tra i criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto, c’è quasi sempre la continuità didattica del docente che è titolare da più di un anno nella scuola.
Cattedre miste a volte sono previste
In alcune scuole c’è chi addirittura adotta la tipologia di assegnazione su cattedra mista. Per esempio ci sono dirigenti scolastici che assegnano ai docenti con specializzazione sul sostegno, metà cattedra su materia e l’altra metà su sostegno. Questo modo di assegnazione non è assolutamente regolare perchè altera la titolarità dei docenti o comunque gli incarichi ricevuti attraverso un determinato contratto. Cosa diversa è se la cattedra mista, per effetto della somma di spezzoni, viene prevista dall’incarico da GPS.
La trasparenza della delibera del Consiglio di Istituto sui criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi e le proposte formulate dal Collegio dei docenti, sono d’obbligo, anche perché, è il caso di specificare, che la delibera ANAC n. 430 del 2016 indica, tra i processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche, proprio la procedura di assegnazione dei docenti alle classi.
Assegnazione mista tra potenziamento e classi
Una procedura corretta di assegnazione del docente alle classi, potrebbe essere anche quella di assegnare alcune classi, secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, e completare l’orario settimanale con alcune ore di potenziamento. Questo tipo di posto da assegnare è previsto, espressamente, dall’art.28, comma 1, del CCNL scuola 2016-2018.
Quindi è possibile coprire parzialmente o in alcuni casi anche integralmente, l’orario di servizio settimanale di un docente, con attività per il potenziamento dell’offerta formativa o quelle organizzative. Dunque potrebbe capitare che un docente di matematica abbia 15 ore di assegnazione alle classi e 3 ore di completamento per attività di potenziamento previste nel PTOF. Potrebbe capitare anche che un docente a cui viene affidato un compito di natura organizzativa, possa svolgere 9 ore con le classi e altre 9 per coadiuvare il dirigente scolastico in attività di collaborazione.
Assegnazione delle classi illegittima
Un’assegnazione delle classi che va ad essere in palese contrasto con i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, si potrebbe definire illegittima se non esiste una motivazione oggettiva. Come irregolare è la modifica dell’organico e la mescolanza degli organici attribuiti e già passati al vaglio delle informative sindacali. Assegnare, in un Istituto di Istruzione Superiore dove c’è il liceo scientifico e il geometra, ad un docente titolare di A011 ( italiano e latino) una cattedra di 18 ore al geometra dove l’italiano è insegnato dai titolari di A012, significa modificare di fatto l’organico assegnato in funzione degli indirizzi dell’Istituto. Come è anche un errore rilegare nell’A020 (fisica) di un Istituto Tecnico, un titloare di A027 ( matematica e fisica) dell’indirizzo scientifico. Tale mescolanza ormai è diventata molto diffusa, ma è certamente un’irregolarità rispetto la classe di concorso di titolarità e soprattutto rispetto gli organici definiti per classi di concorso. Si tratta di una irregolarità difficilmente contrastabile, perché dovrebbe essere risolta davanti al giudice del lavoro, ma per avere una sentenza passerebbe comunque almeno un anno.