Ci vengono segnalati dei casi in cui, ad anno scolastico avviato, si tenta di modificare l’organico dell’autonomia spostando alcuni docenti titolari da una scuola ad un’altra.
Normativa riguardante l’organico dell’autonomia
L’organico dell’autonomia è stato istituito dall’anno scolastico 2015/2016 ai sensi dell’art.1, commi 5, 63, 64 e 68 della legge 107/2015.
Nel suddetto comma 5 è scritto che al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
Il comma 63 dell’art.1 della legge 107/2015 specifica che le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa.
Il comma 64 dell’art.1 della legge 107/2015 specifica che l’organico dell’autonomia è determinato, per un primo triennio a partire dal 2016/2017, su base regionale.
Con l’attuazione dell’art.1, comma 68, della Buona Scuola, l’organico dell’autonomia viene ripartito, per ogni anno scolastico, tra gli ambiti territoriali secondo il numero degli studenti e dei reali bisogni delle scuole dell’ambito. L’organico dell’autonomia comprende l’organico di diritto e i posti per il potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento.
Altra fonte normativa per la dotazione organica del personale docente per l’anno scolastico 2018/2019 è la circolare ministeriale n.16041 del 29-03-2018 firmata dal Direttore Generale Maria Maddalena Novelli.
L’argomento organici dell’autonomia, ai sensi dell’art.22 del CCNL scuola 2016-2018, è tema di informativa e confronto sindacale anche all’interno delle istituzioni scolastiche.
Illegittimo modificare l’organico dell’autonomia a settembre
Per quanto suddetto, in riferimento alla normativa sull’organico dell’autonomia, nessun dirigente scolastico, coordinatore di ATP o Direttore Generale può decidere, ad anno scolastico avviato, di modificare l’organico dell’autonomia.
Ci viene segnalato che per coprire alcuni incarichi di docenti distaccati negli USR o utilizzati a fare i coordinatori provinciali per l’educazione fisica e sportiva, vengano modificati gli organici dell’autonomia trasferendo docenti titolari in una scuola, senza il loro consenso, in altra scuola o creando cattedre orarie esterne. Tutto questo è palesemente illegittimo e può essere facilmente impugnabile davanti al giudice del lavoro.