Ci vengono segnalati dei casi in cui, ad anno scolastico avviato, si tenta di modificare l’organico dell’autonomia spostando alcuni docenti titolari da una scuola ad un’altra.
L’organico dell’autonomia è stato istituito dall’anno scolastico 2015/2016 ai sensi dell’art.1, commi 5, 63, 64 e 68 della legge 107/2015.
Nel suddetto comma 5 è scritto che al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
Il comma 63 dell’art.1 della legge 107/2015 specifica che le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa.
Il comma 64 dell’art.1 della legge 107/2015 specifica che l’organico dell’autonomia è determinato, per un primo triennio a partire dal 2016/2017, su base regionale.
Con l’attuazione dell’art.1, comma 68, della Buona Scuola, l’organico dell’autonomia viene ripartito, per ogni anno scolastico, tra gli ambiti territoriali secondo il numero degli studenti e dei reali bisogni delle scuole dell’ambito. L’organico dell’autonomia comprende l’organico di diritto e i posti per il potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento.
Altra fonte normativa per la dotazione organica del personale docente per l’anno scolastico 2018/2019 è la circolare ministeriale n.16041 del 29-03-2018 firmata dal Direttore Generale Maria Maddalena Novelli.
L’argomento organici dell’autonomia, ai sensi dell’art.22 del CCNL scuola 2016-2018, è tema di informativa e confronto sindacale anche all’interno delle istituzioni scolastiche.
Per quanto suddetto, in riferimento alla normativa sull’organico dell’autonomia, nessun dirigente scolastico, coordinatore di ATP o Direttore Generale può decidere, ad anno scolastico avviato, di modificare l’organico dell’autonomia.
Ci viene segnalato che per coprire alcuni incarichi di docenti distaccati negli USR o utilizzati a fare i coordinatori provinciali per l’educazione fisica e sportiva, vengano modificati gli organici dell’autonomia trasferendo docenti titolari in una scuola, senza il loro consenso, in altra scuola o creando cattedre orarie esterne. Tutto questo è palesemente illegittimo e può essere facilmente impugnabile davanti al giudice del lavoro.
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