Si tratta dell’organico di diritto della classe di concorso A025 (Disegno e Storia dell’Arte) e A060 (Scienze naturali chimica, geografia e microbiologia) nei licei scientifici, che è stato formato, almeno per quanto ci è stato segnalato da alcune province italiane, costituendo cattedre anche di 20 ore. Perché in questi casi l’amministrazione non ha rispettato i patti contrattuali?
Si vuole ricordare, a tale proposito, che l’art. 28, comma 5, del CCNL 2006-2009 prevede che l’orario scolastico settimanale per i docenti delle scuole secondarie è stabilito in 18 ore settimanali distribuite in non meno di 5 giorni.
Come mai l’Amministrazione, in un momento di tagli scellerati e indiscriminati, con docenti di tali classi di concorso soprannumerari , decide di formare cattedre da 20 ore? Dove sta in questi provvedimenti amministrativi la tutela dei soprannumerari o dei docenti costretti, a causa delle cattedre di 20 ore, a dover completare la propria titolarità con una o due scuole?
E’ utile ricordare che anche l’art.19 del DPR n. 81 del 20 marzo 2009 (G.U. n. 151 del 2 luglio 2009) non ha previsto, la possibilità di superare il limite delle 18 ore settimanali. Finanche, la circolare 25 del 29/3/2012 scritta per formare l’organico 2012/2013 precisa a proposito delle cattedre in deroga alle 18 ore settimanali: ”Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali.
In tal caso l’orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa. Rimane fermo che solamente allo scopo di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari, nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all’art. 64, è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore che, di norma, non devono superare mai le 20 ore settimanali, sempreché non sia possibile attivarle secondo quanto previsto dal comma precedente". Per cui le cattedre a 20 ore dovrebbero rappresentare una rara eccezione e non la regola di applicazione.
Inoltre, si ricorda che in svariati recenti contenziosi giurisdizionali l’Amministrazione Scolastica è stata condannata dai tribunali del Lavoro per aver illegittimamente costituito cattedre di insegnamento con oltre 18 ore, anche in insegnamenti, quali ad esempio scienze e disegno e storia dell’arte, per i quali in passato (prima della riforma scolastica e dei quadri orari) prevedevano la possibilità di costituire cattedre di 20 ore settimanali di insegnamento.
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