Come tutti gli anni, ritorna in questo periodo il vecchio problema: quali regole il dirigente scolastico deve seguire nella procedura di assegnazione dei docenti alle sedi e alle classi?
Ci scrivono per esempio alcuni nostri lettori dicendo: “Il nostro ds dice che l’assegnazione alle classi è decisa dal dirigente e basta”, altri ci dicono: “Il mio sindacato sostiene che l’assegnazione delle classi deve essere contratta con le RSU”.
Sul tema abbiamo ricevuto anche una nota di Libero Tassella, animatore del gruppo FB “Professione Insegnante” il quale interviene in particolare sulla questione dell’organico di potenziamento: “I DS, ad inizio anno scolastico e in casi residuali persino in corso d’anno, assegnano i posti curriculari e di potenziamento o ore di potenziamenti ai docenti titolari o in utilizzazione o in assegnazione provvisoria per un anno nella scuola”.
“L’assegnazione dei posti – continua Tassella – avviene in modo del tutto discrezionale senza regole neppure viene previsto un passaggio al tavolo della contrattazione di istituto . Insegnanti da anni su posto curriculare possono trovarsi spostati su posto di potenziamento o su ore di potenziamento a fare da tappabuchi per un intero anno scolastico”.
Per risolvere il problema, Tassella ha anche una sua proposta: “Nell’assegnazione dei docenti a posti e a ore di potenziamento il DS deve preventivamente e obbligatoriamente assegnare su tali posti i docenti trasferiti o utilizzati sui posti vacanti a seguito della richiesta di unità organiche per potenziamento e come tali assegnate alla scuola. Solo in caso residuale il DS potrà anche assegnare tali posti o ore a docenti curriculari, previo assenso del docente. In caso di concorrenza il dirigente segue i criteri definiti in contrattazione d’istituto, ivi compreso la posizione in graduatoria d’istituto”.
Su questo punto Tassella auspica che il ministro Bussetti emani una circolare da indirizzare ai dirigenti per l’avvio dell’anno scolastico 2018/19.
Per la verità le norme per l’assegnazione del personale docente ai plessi e alle classi stanno già scritte nella legge, oltre che nell’ultimo contratto integrativo sulla mobilità, ed è improbabile che il ministro possa intervenire per modificare tali regole.
Le norme sono abbastanza chiare.
L’articolo 3, comma 7, del CCNI sulla mobilità per il 2018/19 recita espressamente: “Per l’anno scolastico 2017/18, ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative
all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto”.
Quindi un “paletto” c’è già e riguarda precisamente i posti situati in Comuni diversi da quello in cui è collocata la sede principale: in questi casi occorre un passaggio nella contrattazione di istituto.
Per quanto riguarda invece l’assegnazione alle classi e alle attività valgono le norme del TU 294/97, e cioè: definizione dei criteri generali decisa con delibera del consiglio di istituto (articolo 10, comma 4) e la formulazione delle proposte affidata al collegio dei docenti (articolo 7, comma 2 lettera b).
Nel caso specifico, quindi, le regole per assegnare i docenti alle classi o alle attività e quindi ai posti di “potenziamento” o a quelli “curricolari” rientrano nelle competenze degli organi collegiali che non possono essere “superate” da decisioni unilaterali del dirigente scolastico.
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