Sempre spigolando nei siti web delle scuole si scopre davvero di tutto. Per esempio ci si accorge che c’è ancora confusione su organico di diritto dell’autonomia e potenziamento.
Sul punto la legge è chiara: a partire dal 2016/2017 tutti i posti assegnati alle scuole fanno parte dell’organico dell’autonomia (compresi o posti di sostegno, di lingua straniera e così via). L’organico di potenziamento è stato una soluzione intermedia adottata quest’anno nella fase transitoria.
Dal prossimo anno, quindi, i posti in organico possono essere utilizzati in modo del tutto flessibile: cioè un insegnante entrato in ruolo 10 anni fa potrebbe essere utilizzato per attività progettuali mentre ad un insegnante neoassunto potrebbe toccare invece una classe; questo, in relazione ai criteri individuati dal consiglio di istituto e dalla proposte del collegio e sulla base della decisione finale del dirigente scolastico.
D’altronde nelle stesse linee guida ministeriali del 22 luglio scorso viene precisato che “i docenti così individuati [con la chiamata da parte dei ds, ndr] faranno parte dell’organico dell’autonomia complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento”.
Cionostante circolano in rete avvisi di scuole un po’ approssimativi e abborracciati in cui cui, per esempio, si segnala la ncessità di coprire x posti comuni e x posti di potenziamento.
Si tratta certamente di avvisi che di per sè aprono la porta a possibili contenziosi.