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Osservazioni sulle linee di orientamento contro il cyberbullismo

Finalmente sono state pubblicate le linee di orientamento per la lotta contro il cyberbullismo. Sostanzialmente è un’estensione di quanto già previsto dalla legge 71/17.  E’ ribadito il ruolo strategico del referente (art. 4 legge 71/17). Meglio definiti i suoi compiti.

Le linee di orientamento

Venerdì scorso sono state pubblicate le Linee orientamento Cyberbullismo – 2017  per la lotta contro il cyberbullismo.
Sostanzialmente rappresentano un’estensione dei contenuti presenti nella Legge 71/17 (tavolo tecnico, coinvolgimento di altri soggetti, carattere inclusivo e non punitivo…). Non poteva essere altrimenti!

Il Referente d’istituto per la lotta al cyberbullismo

Qui mi soffermo sulla figura del Referente cyberart. 4 legge 71/17) E’ confermato, innanzi tutto,  il suo ruolo strategico. Si legge nel documento: “Centrale risulta la figura del docente referente che la scuola individua preferibilmente tra i docenti che posseggano competenze specifiche ed abbiano manifestato l’interesse ad avviare un percorso di formazione specifico.
Il referente diventa, così, l’interfaccia con le forze di Polizia, con i servizi minorili dell’amministrazione della Giustizia, le associazioni e i centri di aggregazione giovanile sul territorio, per il coordinamento delle iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. (pag. 4).

Il ruolo strategico del referente

Prosegue il documento nella definizione dei compiti di questa figura: ” il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
Nell’ambito dell’istituzione scolastica il docente referente potrà, quindi, svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d’istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav)…
Le misure di intervento immediato che i dirigenti scolastici sono chiamati a effettuare,
qualora vengano a conoscenza di episodi di cyberbullismo, dovranno essere integrate e previste nei Regolamenti di Istituto e nei Patti di Corresponsabilità, al fine di meglio regolamentare l’insieme dei provvedimenti sia di natura disciplinare che di natura educativa e di prevenzione.”
E’ ribadito il ruolo del Regolamento ‘Istituto. Non poteva essere altrimenti, “tenendo presente comportamenti, connessi ad un trattamento improprio di dati personali acquisiti mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, devono essere sanzionati con opportuno rigore e severità nell’ambito dei regolamenti delle singole Istituzioni Scolastiche.” (DPR 24 giugno 1998, n. 249 – “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria).

Un’importante chiosa non seguita…

Nelle scorse settimane si ipotizzavano  delle implicazioni civili e anche penali in presenza di casi di bullismo e cyberbullismo. Queste restano in caso di “Culpa in vigilando” ( il docente è responsabile del minore affidato per tutto il tempo nel quale è affidato).
Meglio definite, invece, quelle del referente Cyberbullismo, al quale può essere configurata in modo “condiviso con Il Dirigente Scolastico una “culpa in organizzando”  Si legge nelle  linee di orientamento:  “Ai docenti referenti, così come ai dirigenti scolastici, non sono quindi attribuite nuove responsabilità o ulteriori compiti, se non quelli di raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così l’elaborazione di un modello di epolicy  d’istituto.”
Purtroppo non si fa alcun cenno ad un compenso o a un semiesonero attribuibili al Referente. Si ripete lo stesso spartito adottato per gli Animatori Digitali, Siamo alle solite! Le incombenze aumentano, non i compensi!

di Gianfranco Scialpi

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