La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.19, del 24 gennaio 2006, la circolare che chiarisce alcuni aspetti del procedimento per l’utilizzo della quota dell’otto per mille dell’Irpef, devoluta alla diretta gestione statale.
Gli interventi ammessi al finanziamento sono relativi a:
–Fame nel mondo
–Calamità naturale
–Assistenza ai rifugiati
–Conservazione di beni culturali
Possono accedere alla ripartizione della quota sia le pubbliche amministrazioni che le persone giuridiche, e gli enti pubblici e privati senza finalità di lucro.
La domanda per la richiesta di contributi dovrà essere presentata, insieme ad una relazione che definisca l’intervento sotto l’aspetto tecnico, funzionale e finanziario, entro il 15 marzo.
Le richieste saranno analizzate da apposite commissioni tecniche, entro il 30 giugno.
Sulla base dei pareri forniti, entro il 30 novembre, verrà predisposto il Decreto del Presidente del Consiglio di ripartizione della quota fra i vari beneficiari.
Lo stesso Presidente, annualmente, relazionerà al Parlamento, sull’andamento dei lavori finanziati con la quota dell’8 per mille.
In caso di mancato o distorto uso dei fondi da parte del beneficiario, il Presidente del Consiglio ha il potere di revoca del contributo.