Le Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comprese le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, devono verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, non possono procedere al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, al fine dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Lo ha stabilito, com’è noto, l’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, successivamente modificata dall’articolo 19 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nonché dall’articolo 2, comma 17, della legge 15 luglio 2009, n. 94,
Vista la complessità della materia ed i numerosi quesiti ricevuti, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione corretta della suddetta normativa, esaminando casi specifici piuttosto ricorrenti.
Nel caso di pagamento concomitante di più fatture, di importo inferiore a diecimila euro (se prese singolarmente), emesse dal medesimo fornitore e relative a diversi contratti, ma di importo superiore a detta soglia (se complessivamente considerate), è stato chiarito che, sebbene per esigenze di semplificazione o per ragioni di convenienza economica la pubblica amministrazione dovesse procedere al pagamento emettendo un unico mandato relativo a varie fatture, in tale caso non sarà necessario effettuare la prevista verifica per superamento della soglia dei diecimila euro solo con riguardo all’importo complessivamente indicato nel mandato di pagamento emesso.
Nell’ipotesi di associazione temporanea o raggruppamento di imprese, la verifica prevista dall’articolo 48-bis va effettuata sia in capo all’impresa mandataria sia nei riguardi dell’impresa mandante ed, in particolare, sugli importi di pertinenza di ogni singola impresa sulla base dei lavori eseguiti da ciascuna.
Non deve essere, invece, attivata la procedura di verifica con riferimento ai pagamenti connessi a contratti di leasing o di locazione finanziaria, così come nel caso di tutte le operazioni di indebitamento della P.A.
Qualora la verifica prevista dall’art. 48 bis fosse attivata erroneamente anche nei casi che non la richiederebbero ed, in particolare, laddove il beneficiario del pagamento risultasse inadempiente a seguito della verifica inopinatamente effettuata, la Ragioneria Generale dello Stato ritiene che l’Amministrazione possa comunque dare seguito al pagamento senza attendere il termine di trenta giorni e debba comunicare formalmente a Equitalia Servizi S.p.A. di aver proceduto o di essere in procinto di procedere al pagamento a favore del beneficiario, affinché possa essere evitata l’attivazione della prevista procedura esecutiva.
In merito alle perplessità sollevate da diverse P.A. in ordine al caso in cui il trattamento di fine rapporto (o di fine servizio), a causa del decesso del lavoratore, venga pagato ad un soggetto diverso, la Ragioneria chiarisce che la verifica prevista dall’articolo 48-bis debba essere effettuata solamente in capo al soggetto (o ai soggetti) cui spettano le indennità in discorso (o quota parte di esse).
La circolare in esame chiarisce, infine, che, salvo casi eccezionali e contingenti da motivare adeguatamente, la verifica vada effettuata a ridosso del mandato di pagamento stesso e che, nel caso di una pluralità di pagamenti (non contestualmente eseguiti) nei confronti del medesimo beneficiario, è necessario espletare le dovute verifiche con riguardo a ciascuno dei pagamenti da effettuare.