Non appena finiscono le lezioni, insieme a tutti gli altri adempimenti finali, il personale docente e quello Ata deve richiedere al dirigente scolastico il pagamento dei compensi accessori. Questi verranno pagati entro il mese di agosto 2021.
È utile sapere che il Fondo di Istituto di una scuola, noto con l’acronimo FIS, non può essere gonfiato con le erogazioni liberali delle famiglie e che tale FIS è regolato dall’art.88 del CCNL scuola 2006/2009. In tale norma è specificato che le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in correlazione con il P.O.F. (oggi PTOF), su delibera del consiglio di circolo o d’istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti. La ripartizione delle risorse del fondo, dovrà tenere conto anche con rifermento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell’unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuole ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti).
Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse del presente articolo va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, attività laboratoriali, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento.
La progettazione va ricondotta ad unitarietà nell’ambito del POF, evitando la burocratizzazione e la frammentazione dei progetti. Nella determinazione delle misure unitarie dei compensi dovrà essere posta, in sede di contrattazione, particolare attenzione a costituire un ragionevole equilibrio tra le diverse componenti della retribuzione.
Bisogna ricordare che l’art.40 del CCNL scuola 2016-2018, ha creato un nuovo fondo per retribuire gli insegnanti e personale Ata che si sono impegnati oltre il loro regolare orario di servizio, tale fondo prende il nome di Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.
Confluiscono in tale fondo, denominato appunto “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”, le seguenti risorse:
a) il Fondo per l’Istituzione Scolastica;
b) le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva;
c) le risorse destinate alle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;
d) le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA;
e) le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica;
f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti.
Nel nuovo Fondo suddetti, confluiscono altresì i soldi destinati alla valorizzazione professioanle:
a) le risorse indicate nell’articolo 1, comma 126, delle legge 13 luglio 2015, n. 107, ferma rimanendo la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati all’articolo 22, comma 4, lettera c), punto c4)
del presente CCNL; (tale norma è stata poi modificata dalla legge di bilancio 2020)
b) le risorse di cui all’art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo di cui al comma 593 della citata legge.
La Legge di bilancio 2020 ha disposto che le risorse destinate alla valorizzazione del merito, il cosiddetto bonus del merito, siano utilizzate “dalla contrattazione integrativa di Istituto in favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione” , come specificato all’art. 1 comma 249 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.
Il termine utilizzato dalla legge, “senza ulteriore vincolo di destinazione” ha generato interpretazioni diverse e non in linea con il contratto collettivo nazionale della scuola. C’è chi ha pensato che il vincolo di destinazione sia stato allargato anche al personale Ata oltre a quello già di prima destinazione, ovvero i soli docenti, c’è chi invece ha pensato di “destinare” questi soldi ad altri capitoli di spesa e non più alla valorizzazione professionale.
Per richiedere i compensi aggiuntivi da parte della scuola, è bene presentare, entro il mese di giugno, una relazione scritta in cui si dettaglia il lavoro svolto e le ore dedicate al suo svolgimento. Bisogna ricordare che per le ore svolte in aggiunta all’orario di servizo ma non di insegnamento, come per esempio quelle fatte per svolgere il compito di Coordinatore del Consiglio di classe, vengono retribuite 17,50 euro all’ora, le ore aggiuntive di insegnamento per esempio per corsi di approfondimento, vengono retribuite 35,00 euro all’ora, mentre le ore aggiuntive per i corsi di recupero per lo studente con sospensione di giudizio, vengono retribuite 50,00 euro all’ora.
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