Le recenti disposizioni emanate dal Ministero in materia di pagamento delle ferie del personale supplente stanno creando non poche perplessità in moltissime scuole.
La disposizione riguarda l’applicazione immediata di quanto previsto dall’ottavo comma dell’articolo 5 del decreto sulla spending review secondo cui le ferie non fruite non sono in alcun modo monetizzabili.
Gli uffici delle ragionerie territoriali dello Stato hanno già informato le scuole che per i supplenti nominati per l’anno intero dagli Uffici scolastici provinciali il pagamento delle ferie maturate e non fruite è per il momento sospeso in attesa che la situazione si chiarisca.
Ma questa soluzione crea una curiosa contraddizione.
Infatti ai supplenti temporanei nominati dal dirigente scolastico le ferie maturate vengono liquidate mese dopo mese: in pratica un supplente che quest’anno abbia svolto ogni mese supplenze di 15-20 giorni ha ricevuto mensilmente il compenso per le ferie maturate e non godute nella misura di due giorni e mezzo al mese circa (il numero varia al variare degli anni di servizio già prestati).
A questo punto si verifica un evidente paradosso: chi ha svolto un incarico continuativo dal 1° settembre al 30 giugno potrebbe vedersi negato il diritto al pagamento delle ferie, mentre chi ha svolto supplenze saltuarie ha già ricevuto il pagamento mese per mese.
La disparità di trattamento è talmente evidente che non c’è neppure bisogno di insistere più di tanto sulla questione.
Ma i problemi si presenteranno il prossimo anno, soprattutto per le supplenze temporanee di pochi giorni.
Facciamo un esempio semplice: il docente nominato dal dirigente scolastico per una supplenza di 15 giorni potrà usufruire di un giorno di ferie durante il periodo di nomina, ma da chi verrà sostituito quando si assenterà per usufruire del giorno di ferie ?
Già ora, per mille ragioni, le assenze brevi dei docenti titolari comportano disfunzioni di vario genere, d’ora innanzi bisognerà mettere nel conto un problema in più da affrontare.
Sembra davvero che chi ha introdotto nel decreto n. 95 questa disposizioni non abbia la più pallida idea di come funzioni una scuola. Il dato curioso è che la relazione tecnica allegata al provvedimento chiarisce che gli effetti in termini di risparmio di spesa non sono quantificati in quanto stimabili solo a consuntivo. In altre parole il disservizio è certo, ma il risparmio è del tutto aleatorio.
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