Il supremo consesso della Giustizia amministrativa, con un parere dell’11/9/2013 della seconda sezione, reso su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un nutrito gruppo di docenti avverso il D.M. del Miur 13 luglio 2011, n. 62, nella parte in cui, disponendo che nelle graduatorie di circolo e di istituto non possa essere inserito in I e II fascia il personale docente non presente nella graduatoria ad esaurimento, prevede che in II fascia non possono essere inseriti i docenti in possesso del diploma di scuola o di istituto magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, ha evidenziato che il diploma di scuola o di istituto magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, sia da considerarsi “abilitante ex lege” e quindi ai docenti che lo posseggono deve essere riconosciuto il diritto a essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.
Sul prossimo numero della Tecnica della Scuola un articolo di approfondimento sull’argomento.