Il CSPI, nella seduta plenaria del 20 marzo 2023 ha espresso il proprio parere sull’art. 7 dello schema di decreto interministeriale concernente le disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, prot. 182, recante «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»
Il CSPI ha condivido la scelta di voler regolare il passaggio, nella Scuola Secondaria di II Grado, dal PEI differenziato al PEI semplificato, in quanto tale richiesta da parte delle famiglie, in molti casi nell’ultimo anno del percorso, è stata spesso causa di disagio se non di contrapposizione tra la scuola e le famiglie stesse. Per questo motivo, il CSPI ritiene che debbano essere definite in modo ancora più esplicito le conseguenze, in merito allo svolgimento delle prove integrative, di un eventuale parere favorevole non assunto all’unanimità da parte del consiglio di classe.
In riscontro a quanto su espresso il CSPI, pur apprezzando l’invio della documentazione completa relativa allo schema di decreto interministeriale in discussione, nella misura in cui ciò ha consentito di avere un quadro chiaro dei vari passaggi formali e di rilevare come siano state recepite le proposte contenute nel precedente parere del CSPI, espresso sullo stesso argomento il 13 ottobre 2022.
Il CSPI pur esprimendo parere favorevole ha ritenuto chiarire i seguenti aspetti:
a) la necessità di chiarire meglio, nell’articolo indicato, le condizioni indicate nei punti a) e b) in quanto, così formulato, il testo prevede che le prove integrative per il rientro in un percorso didattico personalizzato siano richieste nel caso di parere contrario del consiglio di classe (maggioranza dei voti contrari), mentre il rientro senza prove integrative è possibile solo con decisione assunta all’unanimità (tutti favorevoli). Non si tiene conto evidentemente della possibilità che il consiglio di classe possa esprimere, a maggioranza dei voti, parere favorevole al rientro richiesto dalla famiglia, determinando una situazione paradossale: il consiglio di classe non è contrario al rientro, quindi l’alunno non sarebbe obbligato a sostenere prove integrative, ma le prove devono svolgersi comunque perché la decisione del consiglio non è stata unanime.
b) in caso di passaggio, nell’ultimo anno di corso, da PEI differenziato a PEI semplificato – sarebbe opportuno esplicitare nell’art. 7 del decreto che le eventuali prove integrative debbano svolgersi necessariamente prima dell’avvio dell’anno scolastico
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