Categorie: Personale

Part-time a.s. 2016/2017: domande entro il 15 marzo

Può presentare domanda il personale docente, educativo ed Ata, ad eccezione dei Direttori dei Servizi Generali Amministrativi. L’istanza deve essere prodotta all’Ambito Territoriale della provincia di appartenenza, tramite il Dirigente scolastico della scuola di servizio.

Anche quest’anno, così come stabilito in via permanente dall’O.M. n. 55/98, è fissata al 15 marzo la data di scadenza per la presentazione delle domande per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o rientro a tempo pieno del personale docente e ATA a tempo indeterminato.

Il part-time può essere però concesso anche al personale a tempo determinato. Infatti, gli artt. 25, comma 6 (per i docenti), e 44, comma 8 (per gli Ata), del Ccnl scuola del 2007 hanno chiarito che “l’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale”. Quindi, per i lavoratori che instaurano un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato, è possibile l’attivazione del part-time anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Presentazione dell’istanza

La domanda può essere presentata all’Ambito Territoriale della provincia di appartenenza, tramite il Dirigente Scolastico della scuola di servizio dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, dal personale educativo, dal personale ATA (esclusi i Dsga) e dal personale utilizzato in altri compiti per motivi di salute che intendano trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time o modificare il proprio rapporto di part-time o ancora revocare il proprio contratto di part-time e rientrare a tempo pieno.

Nella domanda, il richiedente deve indicare esplicitamente la tipologia di part-time che si vuole ottenere, vale a dire part-time orizzontale (prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi); part-time verticale (prestazione distribuita solo su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno); part-time misto (combinazione delle due precedenti modalità).

Gli originali delle istanze devono essere trattenuti dalle istituzioni scolastiche per la successiva predisposizione e stipula del contratto individuale di lavoro a tempo parziale, che potrà avvenire solo previa pubblicazione da parte dell’Ufficio scolastico provinciale competente per territorio dell’elenco del personale ammesso al regime di lavoro part-time.

A titolo esemplificativo si rimanda ai modelli pubblicati dall’USP di Roma:

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Precedenze

A quanto sopra deve aggiungersi il diritto di precedenza, introdotto dalla Legge n. 247 del 24 dicembre 2007, per “i lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente”, i quali hanno appunto diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.

Il diritto di precedenza non riguarda solo i malati, ma anche chi presta loro assistenza. Infatti, la medesima legge prescrive che “in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita […], è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale”.

Analogamente “in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale”.

Durata del contratto

Il contratto di part-time dura, di norma, due anni scolastici per un numero di ore settimanali almeno del 50 per cento.

Al termine del biennio, in assenza di diversa comunicazione da parte dell’interessato, il part-time si intende automaticamente prorogato di anno in anno. Scaduti i primi due anni, non è pertanto richiesta la presentazione di una nuova richiesta ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro in regime di part-time. Devono essere invece esplicitamente richiesti il ritorno al tempo pieno o eventuali modifiche del proprio part-time.

Rientro a tempo pieno

Per quanto riguarda il personale che chiede di rientrare a tempo pieno, compete alle istituzioni scolastiche la predisposizione e la adozione del provvedimento di reintegra e la chiusura del contratto a SIDI, cui seguirà la trasmissione all’Ambito territoriale.

Può anche verificarsi il caso di lavoratori che, solo dopo un anno in part-time, chiedano di riconvertire l’orario a tempo pieno. In queste situazioni il procedimento amministrativo è affidato agli Ambiti territoriali degli Uffici scolastici regionali, pertanto le scuole dovranno trasmettere all’U.s.p. tali istanze in originale. Eventuali domande in tal senso potranno essere accolte solo se adeguatamente motivate e tenendo conto anche situazione complessiva degli organici.

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Lara La Gatta

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