Personale

Part-time a scuola, domande entro il 15 marzo: attività aggiuntive, assenze e possibilità di svolgere un altro lavoro

La scelta del part-time nelle istituzioni scolastiche può essere effettuata al momento dell’assunzione o, successivamente, presentando apposita istanza entro la data del 15 marzo. La domanda deve essere indirizzata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, all’Ambito Territoriale competente.

Può scegliere il part-time sia il personale a tempo determinato sia a tempo indeterminato.

Infatti, per i docenti, il CCNL Scuola 2006/2009 all’art. 25 prevede che “6. L’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro”.

Per il personale ATA, il riferimento è l’art. 44, con contenuto analogo all’art. 25.

Attività aggiuntive

L’art. 39 del CCNL Scuola per i docenti e il 58 per gli ATA prevedono che il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

Ferie e festività soppresse

I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.

Permessi personale ATA

Il CCNL Istruzione 2018 prevede che i permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari (18 ore annue) e le assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (18 ore annue) siano riproporzionati nel caso di lavoratori part-time.

Svolgimento di altre attività

Al personale in part-time è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto della stessa Amministrazione.

L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni.

Lara La Gatta

Articoli recenti

Ragazzina di dodici anni investita da rider che si dà alla fuga: è in prognosi riservata con una grave lesione al fegato

Un brutto episodio che le ha causato una grave lesione al fegato e che poteva…

29/03/2025

Decreto Scuola PNRR, Barbacci: una prima risposta per gli idonei, lavoriamo per un nuovo sistema

Dal prossimo anno anche gli idonei del concorso del 2023 potranno avere una possibilità di…

29/03/2025

Oggi eclissi parziale di sole, ma non visibile al Sud

Oggi, sabato 29 marzo, la luna passerà davanti al sole e lo bloccherà parzialmente, provocando un'eclissi parziale perché…

29/03/2025

Terremoto in Myanmar: “Le vittime potrebbero essere 10 mila”

In Myanmar, la vecchia Birmania, ieri si è verificato un terremoto disastrosissimo di magnitudo 7.7, seguito…

29/03/2025

Intelligenza artificiale scuola, in che modo i docenti ritengono che possa supportare la didattica ordinaria? I risultati dell’indagine Indire e Tecnica della Scuola

L’intelligenza artificiale generativa sta entrando sempre più nel contesto scolastico, suscitando l’interesse degli insegnanti per…

29/03/2025

GeoGebra online, il corso avanzato per docenti: come insegnare matematica e geometria in modo innovativo

I numeri non mentono: la matematica resta un ostacolo per troppi studenti. E se il…

29/03/2025