La scelta del part-time nelle istituzioni scolastiche può essere effettuata al momento dell’assunzione o, successivamente, presentando apposita istanza entro la data del 15 marzo. La domanda deve essere indirizzata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, all’Ambito Territoriale competente.
Può scegliere il part-time sia il personale a tempo determinato sia a tempo indeterminato.
Infatti, per i docenti, il CCNL Scuola 2006/2009 all’art. 25 prevede che “6. L’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro”.
Per il personale ATA, il riferimento è l’art. 44, con contenuto analogo all’art. 25.
Il part-time dura due anni scolastici. Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il contratto a tempo parziale.
Deve invece essere esplicitamente richiesto il rientro al tempo pieno.
Per i docenti, l’art. 39 del CCNL Scuola prevede che la durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa.
Il tempo parziale può essere realizzato:
Per il personale ATA, l’art. 58 del CCNL Scuola prevede che il dipendente a tempo parziale copra una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.
Anche in questo caso, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa.
Il tempo parziale può essere realizzato:
L’art. 39 del CCNL Scuola dispone che il trattamento economico del personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
L’art. 58 per gli ATA prevede invece che il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale e l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
L’art. 39 del CCNL Scuola per i docenti e il 58 per gli ATA prevedono che il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, nè può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.
Il CCNL Istruzione 2018 prevede che i permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari (18 ore annue) e le assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (18 ore annue) siano rirpoporzionati nel caso di lavoratori part-time.
Al personale in part-time è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto della stessa Amministrazione. L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni.
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