Personale

Part-time a scuola, si può richiedere al momento dell’assunzione a tempo indeterminato o determinato: come funziona?

La scelta del part-time nelle istituzioni scolastiche può essere operata al momento dell’assunzione o, successivamente, presentando apposita istanza entro la data del 15 marzo. La domanda deve essere indirizzata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, all’Ambito Territoriale competente.

Può scegliere il part-time sia il personale a tempo determinato sia a tempo indeterminato.

Infatti, per i docenti, il CCNL Scuola 2006/2009 all’art. 25 prevede che “6. L’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro”.

Per il personale ATA, il riferimento è l’art. 44, con contenuto analogo all’art. 25.

Quindi, non solo il personale assunto in ruolo, ma anche i supplenti possono richiedere un contratto a tempo parziale.

Durata del part-time

Il part-time dura due anni scolastici. Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il contratto a tempo parziale.

Deve invece essere esplicitamente richiesto il rientro al tempo pieno.

Articolazioni del part-time

Per i docenti, l’art. 39 del CCNL Scuola prevede che la durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa.

Il tempo parziale può essere realizzato:

  • a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
  • b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale);
  • c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto).

Per il personale ATA, l’art. 58 del CCNL Scuola prevede che il dipendente a tempo parziale copra una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.

Anche in questo caso, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa.

Il tempo parziale può essere realizzato:

  • a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
  • b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
  • c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto).

Stipendio

L’art. 39 del CCNL Scuola dispone che il trattamento economico del personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.

L’art. 58 per gli ATA prevede invece che il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale e l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.

Attività aggiuntive

L’art. 39 del CCNL Scuola per i docenti e il 58 per gli ATA prevedono che il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, nè può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

Ferie e festività soppresse

I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.

Permessi personale ATA

Il CCNL Istruzione 2018 prevede che i permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari (18 ore annue) e le assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (18 ore annue) siano rirpoporzionati nel caso di lavoratori part-time.

Svolgimento di altre attività

Al personale in part-time è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto della stessa Amministrazione. L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni.

Lara La Gatta

Articoli recenti

Maturità 2025, lo scrutinio finale per l’ammissione prevede il rispetto delle ore PCTO, delle prove Invalsi e c’è la novità sul credito scolastico

La nuova maturità 2025 prevede alcune novità, rispetto gli anni passati, riguardanti il percorso di…

25/03/2025

Concorso Dirigenti scolastici 2023, il Ministero ha pubblicato le tracce delle prove scritte

Il 30 ottobre scorso si è svolta, in un unico turno giornaliero, su tutto il…

25/03/2025

Valditara: la scuola rende liberi ma serve anche per realizzarsi e trovare lavoro, Veneto capofila da seguire

"La scuola si prefigge di dare ai nostri giovani un futuro di qualità perché i…

25/03/2025

Appello del CESP al mondo della Scuola contro le Nuove Indicazioni 2025 di Valditara

Nel giugno 2024 si sono svolte le audizioni della Commissione incaricata di redigere le Nuove…

25/03/2025

Calendari scolastici 2025/26, quando inizia la scuola settembre? Ecco le prime regioni che hanno deliberato

Mancano poco più di due mesi alla fine dell'a.s. 2024/25 e già molti si chiedono…

25/03/2025