Hanno titolo a chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, il personale educativo ed Ata, con l’esclusione dei responsabili amministrativi (art. 2, O.M. 446/97). La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere nome, cognome e luogo e data di nascita; per il personale docente, ruolo di appartenenza, classe di concorso e/o tipo di posto, sede di titolarità; per il personale educativo, sede di titolarità; per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il profilo professionale e la sede di titolarità. esplicita richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; la tipologia di part-time e la durata della prestazione lavorativa richiesta.
La norma contrattuale che regola il part-time è l’art. 46 del CCNL del 1995 che, non essendo stato modificato dal successivo accordo del 1999, rimane tuttora in vigore per l’oggetto richiamato. La clausola contrattuale dispone che la durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari al 50 per cento di quella a tempo pieno e che l’orario può essere realizzato con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale) o con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale). Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal contratto, come ad esempio le cosiddette attività funzionali all’insegnamento, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
Sulla questione è intervenuto di recente anche il Ministero con un’apposita circolare (C.M. n. 45 del 17 febbraio 2000) con la quale il dicastero di Viale Trastevere ha richiamato i provveditori ed i presidi perché agevolino la diffusione dell’istituto del tempo parziale. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del capo di istituto, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
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