Con il progressivo innalzamento dell’età pensionabile, arrivata a 67 anni a partire dal 2019, i docenti fanno sempre più ricorso al part time negli ultimi tre o quattro anni di servizio.
COME INCIDE IL PART TIME DEI DOCENTI SULLE FUTURE PENSIONI?
Uno dei principali problemi per i docenti più anziani è quello di capire come incide il lavoro part-time sulle prestazioni pensionistiche. È utile sapere che il lavoro part-time dei docenti non allontana la pensione, ma influisce parzialmente in modo negativo sull’assegno pensionistico.
Non allontana la pensione perché in virtù del comma 2 dell’articolo 8 della legge n. 554 del 1988, è specificato che ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione a carico dell’amministrazione interessata e del diritto all’indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero.
Cosa diversa è invece per il calcolo dei contributi realmente versati per la pensione e il conseguente calcolo della stessa. È facile comprendere che diminuendo la retribuzione percepita durante l’anno per effetto part-time, diminuirà anche il valore dell’assegno.
Dopo la riforma pensionistica del Governo Monti, chi avesse scelto o decidesse di scegliere il part-time, concludendo ad orario ridotto gli ultimi anni di carriera lavorativa, dovrà calcolare il fatto che la diminuzione della retribuzione stipendiale, inciderà solamente sulle quote dell’assegno determinate con il sistema contributivo. Con la riforma Fornero, infatti, si è deciso di estendere il sistema contributivo anche ai lavoratori che avevano almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (Riforma Dini), quindi questo discorso vale per tutti i lavoratori. Quindi dato che nel sistema contributivo, l’accantonamento dei contributi dipende esclusivamente dalla retribuzione del lavoratore, un abbassamento della retribuzione dovuta al part-time si tradurrà in un valore inferiore di contributi sui quali poi sarà calcolato il montante complessivo della pensione.
È necessario specificare, a scanso di equivoci, che la parte di assegno pensionistico ricavata con il sistema retributivo non viene assolutamente decurtata, anche qualora si concludesse la carriera lavorativa in regime di part-time
COSA FARE PER OVVIARE ALLA PERDITA DI CONTRIBUZIONE IN CASO DI PART-TIME?
È utile ricordare che i periodi di lavoro in regime di part-time si possono riscattare ai fini del trattamento pensionistico per colmare l’eventuale perdita della contribuzione. In alternativa al suddetto riscatto, si può chiedere la prosecuzione volontaria della contribuzione ad integrazione della retribuzione persa.
Se per esempio un docente decidesse di svolgere l’ultimo anno di servizio prima della pensione in regime di part-time 12/18 ore la settimana, quindi avendo un terzo di riduzione oraria, avrà all’incirca una diminuzione di circa 12-10 euro mensili netti al mese sull’assegno di pensione. In tal caso non avrà ripercussioni sulla buonuscita, infatti la riduzione oraria di un terzo dell’orario settimanale, comporterebbe come se il docente avesse svolto otto mesi su dodici di servizio, quindi essendo superiore ai fatidici 6 mesi e un giorno vale per intero ai fini del trattamento di fine rapporto.
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