Personale

Part-time per gli ATA, si può svolgere un altro lavoro presso un ente locale?

Anche in regime di tempo parziale, il personale dipendente non può svolgere altra attività di lavoro subordinato “pubblico”. A ricordarlo è l’Aran che ha recentemente risposto ad un quesito riguardante la compatibilità tra il rapporto di lavoro part-time presso una scuola e il contestuale svolgimento di altre attività lavorative presso enti locali.

In proposito, l’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede il generale divieto di cumulo degli impieghi e dello svolgimento di un’altra attività professionale.

Per quanto riguarda il comparto Scuola, l’art. 58 del CCNL del 29.11.2007 disciplina specificatamente il rapporto di lavoro part-time per il personale ATA, precisando al comma 5 che “Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno”, mentre al comma 9, stabilisce che “Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto.”

Ne consegue che il dipendente ATA, qualora la prestazione lavorativa a tempo parziale sia non inferiore al 50% di quella a tempo pieno, secondo quanto previsto dal CCNL (né superiore al 50% per effetto del vincolo di legge), può svolgere un’altra attività lavorativa sia subordinata che autonoma, purché non sussistano elementi di conflitto d’interesse o di incompatibilità, generale o particolare, preventivamente individuati dalle amministrazioni interessate.

La norma prevede espressamente per il dipendente pubblico a regime di orario part-time (cioè che non superi il 50% di quello pieno), la possibilità di svolgere anche altra attività lavorativa subordinata o autonoma, a condizione che l’ulteriore attività venga preventivamente autorizzata e non risulti in conflitto con gli interessi dell’Amministrazione.  Tale possibilità viene meno qualora l’attività subordinata intercorra con un’altra pubblica amministrazione: [(“…..La trasformazione (del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale) non può essere comunque concessa qualora l’attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un’amministrazione pubblica….”)].

Quindi, in conclusione, l’Aran ribadisce che il personale dipendente non può svolgere altra attività di lavoro subordinato presso un ente locale, anche se nella scuola è assunto con contratto part-time.

Lara La Gatta

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