Anche in regime di tempo parziale, il personale dipendente non può svolgere altra attività di lavoro subordinato “pubblico”. A ricordarlo è l’Aran che ha recentemente risposto ad un quesito riguardante la compatibilità tra il rapporto di lavoro part-time presso una scuola e il contestuale svolgimento di altre attività lavorative presso enti locali.
In proposito, l’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede il generale divieto di cumulo degli impieghi e dello svolgimento di un’altra attività professionale.
Per quanto riguarda il comparto Scuola, l’art. 58 del CCNL del 29.11.2007 disciplina specificatamente il rapporto di lavoro part-time per il personale ATA, precisando al comma 5 che “Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno”, mentre al comma 9, stabilisce che “Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto.”
Ne consegue che il dipendente ATA, qualora la prestazione lavorativa a tempo parziale sia non inferiore al 50% di quella a tempo pieno, secondo quanto previsto dal CCNL (né superiore al 50% per effetto del vincolo di legge), può svolgere un’altra attività lavorativa sia subordinata che autonoma, purché non sussistano elementi di conflitto d’interesse o di incompatibilità, generale o particolare, preventivamente individuati dalle amministrazioni interessate.
La norma prevede espressamente per il dipendente pubblico a regime di orario part-time (cioè che non superi il 50% di quello pieno), la possibilità di svolgere anche altra attività lavorativa subordinata o autonoma, a condizione che l’ulteriore attività venga preventivamente autorizzata e non risulti in conflitto con gli interessi dell’Amministrazione. Tale possibilità viene meno qualora l’attività subordinata intercorra con un’altra pubblica amministrazione: [(“…..La trasformazione (del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale) non può essere comunque concessa qualora l’attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un’amministrazione pubblica….”)].
Quindi, in conclusione, l’Aran ribadisce che il personale dipendente non può svolgere altra attività di lavoro subordinato presso un ente locale, anche se nella scuola è assunto con contratto part-time.
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