Il CCNL Scuola, all’art. 39, disciplina i rapporti di lavoro a tempo parziale per i docenti, mentre l’art. 58 riguarda il personale ATA.
Per i docenti, il comma 1 dell’art. 39, prevede che “L’Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all’atto dell’assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima”.
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Per il personale ATA, il comma 1 dell’art. 58 dispone: “Per il personale di cui al precedente art. 44, nelle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzione o trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica provinciale delle aree di personale a tempo pieno, con esclusione della qualifica di DSGA e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima“.
Per coloro che otterranno l’immissione in ruolo dal 1° settembre 2017, la richiesta di part-time deve essere presentata alla stipula del contratto e deve essere indirizzata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, all’Ambito Territoriale competente.
Invece, il personale docente, educativo e ATA (esclusi i Dsga) a tempo indeterminato che voglia richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o rientro a tempo pieno può farlo presentando domanda entro il 15 marzo prossimo, così come stabilito in via permanente dall’O.M. n. 55/98.
La possibilità di richiedere il part-time è concessa anche al personale a tempo determinato. Infatti, gli artt. 25, comma 6 (per i docenti), e 44, comma 8 (per gli ATA), del CCNL scuola del 2007 hanno chiarito che “l’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale”. Quindi, per i lavoratori che instaurano un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato, è possibile l’attivazione del part-time anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
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