Entro il 15 marzo di ogni anno il personale docente, educativo e ATA (esclusi i DSGA) può presentare la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per l’anno scolastico successivo oppure, viceversa, richiedere esplicitamente il rientro a tempo pieno, se in part-time.
Le domande devono essere indirizzate, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, all’Ambito Territoriale competente.
Nella domanda è necessario indicate la modalità di richiesta e cioè:
- part-time orizzontale con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi
- part-time verticale con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno; per il solo personale ATA, inoltre, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione e cioè settimana, mese o anno
- part-time misto con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità.
Durata del part-time
Il part-time dura due anni scolastici. Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il contratto a tempo parziale.
Deve invece essere esplicitamente richiesto il rientro al tempo pieno.
Stipendio
L’art. 39 del CCNL Scuola dispone che il trattamento economico del personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
L’art. 58 per gli ATA prevede invece che il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale e l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.