Entro il 15 marzo di ogni anno il personale docente, educativo e ATA (esclusi i DSGA) può presentare la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per l’anno scolastico successivo oppure, viceversa, richiedere esplicitamente il rientro a tempo pieno, se in part-time.
Le domande devono essere indirizzate, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, all’Ambito Territoriale competente.
Nella domanda è necessario indicate la modalità di richiesta e cioè:
Il part-time dura due anni scolastici. Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il contratto a tempo parziale.
Deve invece essere esplicitamente richiesto il rientro al tempo pieno.
L’art. 39 del CCNL Scuola dispone che il trattamento economico del personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
L’art. 58 per gli ATA prevede invece che il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale e l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
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