L’istituto del part-time prende piede tra docenti e personale Ata. Così come riporta Italia Oggi, tra i professori e il personale tecnico amministrativo, con contratti a tempo indeterminato e determinato, continua a fare breccia questo istituto giuridico.
In cosa consiste il part-time? Consente, indipendentemente, dall’anzianità anagrafica e/o contributiva posseduta, di trasformare la prestazione lavorativa da tempo pieno e tempo parziale, nonostante che ciò comporti una riduzione della retribuzione mensile anche del 50% unitamente a una riduzione dei contributi previdenziali che potrebbe incidere pesantemente sull’ammontare.
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Non esistono dati generali da parte del Miur, ma scrive il quotidiano economico-finanziario, si possono prendere a modello dei dati indicativi, quelli della provincia di Parma: nell’anno scolastico 2016/2017, i docenti che prestano servizio in regime di part-time sono 474, pari al 10% dei 4.781 dei posti in organico; gli assistenti amministrativi e tecnici e i collaboratori scolastici in part-time sono 146, pari al 12% dei 1.247 posti in organico determinati per l’anno scolastico in corso.
I docenti in servizio in regime di part-time nel corrente anno scolastico potrebbero essere non meno di 80 mila; oltre 20 mila invece gli Ata.
Quali sono le norme che disciplinano l’istituto del part-time? Sono quelle contenute negli articoli 37 e 58 del contratto scuola 2006/2009, nelle ordinanze ministeriali n. 446/1997 e n. 55/1998 e per ultimo, in ordine di tempo, nella legge n. 133/2008. Le novità contenute in quest’ultima legge sono state illustrate dalla circolare della Funzione Pubblica n. 9 del 30 giugno 2011.
Per il prossimo anno scolastico 2017-18, le domande si possono inoltrare entro il 15 marzo.
La domanda, in forma cartacea, va presentata dai docenti all’ufficio scolastico territoriale per il tramite del dirigente
scolastico della scuola di servizio; dal personale Ata direttamente al dirigente scolastico.
La durata minima della prestazione lavorativa a orario ridotto è, di norma, pari almeno al 50 per cento di
quello a tempo pieno. Limitatamente al personale docente tale limite deve essere osservato compatibilmente con la composizione oraria della cattedra.
In regime di part-time la retribuzione viene corrisposta in proporzione alle ore di servizio o di insegnamento
prestato ed è comprensivo, sempre in proporzione, delle competenze fisse e periodiche, dell’eventuale retribuzione di
anzianità, del trattamento accessorio e della retribuzione professionale docente.
In materia previdenziale la norma di riferimento continua ad essere quella di cui all’articolo 8 della legge n. 554/1988.
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