Parte la corsa annuale per diventare maestro di scuola d’infanzia e primaria: il Miur ha pubblicato, col Decreto 475 del 28.6.2017, tutte le informazioni utili sui 6.399 posti in palio.
Si tratta, in particolare, delle “modalità e dei contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria a.a. 2017/2018”.
La maggior parte dei posti si assegneranno in Campania, Lazio e Lombardia.
Sempre il dicastero di Viale Trastevere, ha pubblicato, in allegato al decreto, i programmi sui contenuti che i candidati dovranno studiare, in occasione dei test selettivi, e la suddivisione dei posti a livello regionale (allegato A).
Nel decreto di “accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria”, firmato dalla ministra Valeria Fedeli”, è previsto il superamento di una apposita prova selettiva.
Ecco le principali indicazioni fornite in merito dal Miur:
La prova d’accesso mira a verificare l’adeguatezza della personale preparazione del candidato, con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale.
La prova di cui al comma 2, predisposta da ciascuna Università, consiste nella soluzione di ottanta (80) quesiti che presentano quattro opzioni di risposta, tra le quali il candidato deve individuare quella corretta, sui seguenti argomenti, specificati nell’Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto:
- Competenza linguistica e ragionamento logico;
- Cultura letteraria, storico-sociale e geografica;
- Cultura matematico-scientifica.
I quesiti di cui al comma 3 sono così ripartiti: quaranta (40) quesiti di competenza linguistica e ragionamento logico, venti (20) quesiti di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, venti (20) quesiti di cultura matematico-scientifica.
Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 150 minuti.
Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:
- 1 punto per ogni risposta esatta
- 0 punti per ogni risposta omessa o errata
La votazione di cui al comma 6 è integrata in caso di possesso di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese, di almeno Livello B1 del “Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue”, rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi madrelingua, ai sensi dell’articolo 2 del D.M. n. 3889/2012 citato in premessa, ricompresi nell’elenco progressivamente aggiornato a cura della competente Direzione Generale del MIUR, a condizione che la Certificazione di competenza in lingua straniera abbia i requisiti di cui all’articolo 3 del predetto decreto, secondo il seguente punteggio:
- B1: punti 3
- B2: punti 5
- C1: punti 7
- C2: punti 10
In caso di possesso di più certificazioni prevale la certificazione di più alto livello, non potendosi sommare i punteggi tra loro.
La graduatoria degli aspiranti all’ammissione al corso di laurea magistrale è costituita dai candidati che hanno conseguito, nella prova di cui al comma 2, un punteggio non inferiore a 55/80.
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È ammesso al corso di laurea magistrale, secondo l’ordine della graduatoria definito dalla somma dei punteggi di cui ai commi 6 e 7, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l’accesso indicato nel bando.
In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:
- prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura scientifico-matematica;
- in caso di ulteriore parità prevale lo studente che ha conseguito una migliore votazione nell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- in caso di ulteriore parità prevale lo studente anagraficamente più giovane.
La graduatoria degli ammessi al corso non può essere in alcun caso integrata con altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi. Non sono consentite ammissioni in soprannumero.
Per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1, comma 1, ciascuna Università, una volta completate le procedure per l’attivazione del corso e in base alla programmazione definita ai sensi dell’articolo 5 del D.M. n. 249/2010, emana il relativo bando, che:
- indica il numero dei posti disponibili;
- prevede disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indica i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modificazioni;
- definisce le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell’identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova e, infine, le modalità in ordine all’esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto dei principi previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. n. 686/1957, ove non diversamente disposto dagli atenei;
- definisce le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dal presente decreto.
La prova di ammissione si svolgerà presso ciascuna sede universitaria il giorno 15 settembre 2017 alle ore 11:00.
I posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n.189, sono ripartiti tra le Università secondo la tabella di cui all’Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Ai candidati stranieri residenti all’estero sono destinati i posti secondo la riserva determinata dalle Università.
Fermo restando il contingente complessivo dei posti disponibili di cui al comma 1, con successivo decreto sarà determinata in via definitiva la programmazione per singolo Ateneo.
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