Con l’inizio della prossima settimana si potrà accedere, tramite il sistema di istanze online del Miur alla mobilità della Fase B, C e D. Si tratta, al 90% dei casi, di mobilità su ambito.
Soltanto i docenti entrati in ruolo entro il 2014 che chiedono trasferimento interprovinciale, limitatamente al solo primo ambito scelto, potranno aspirare ad avere titolarità in una scuola. Infatti tali docenti, richiedendo trasferimento di provincia o passaggio di ruolo o di cattedra interprovinciale, nel primo ambito che sceglieranno, potranno selezionare l’ordine preferito di tutte le scuole di quell’ambito. In buona sostanza questi docenti se soddisfatti nella domanda per il primo ambito avrebbero titolarità in una scuola di questo ambito (secondo l’ordine selezionato nella domanda o, se non è stata fatta tale selezione, secondo l’ordine stabilito dal sistema), altrimenti, se soddisfatti per altri ambiti espressi successivamente al primo, otterrebbero titolarità sul primo ambito in cui ci fosse il posto disponibile.
Per cui mentre per la scelta degli ambiti ci si può limitare anche ad un solo ambito, senza aggiungerne altri, invece per le scuole del primo ambito si è obbligati a sceglierle tutte, avendo l’opportunità, se si desidera, di ordinarle secondo particolari preferenze. Se su questa parte della mobilità le cose appaiono abbastanza chiare e definite, quello che ancora resta senza regole è la chiamata dei docenti dal loro prossimo ambito di titolarità. Infatti su ambito finiranno una certa percentuale di docenti entrati in ruolo entro il 2014 che chiederanno trasferimento interprovinciale, tutti i docenti neoassunti da concorso in fase B e C del piano straordinario di assunzioni, i neoassunti da Gae in fase B e C, i docenti entrati in ruolo il primo settembre 2016 in fase 0 e A che volessero cambiare provincia e che per farlo chiederanno la mobilità in fase D. Una domanda sorge spontanea: “Tutti questi docenti, con quali regole verranno incaricati triennalmente in una scuola dell’ambito di appartenenza?”.
La risposta è scritta nel comma 79 dell’art.1 della legge 107/2015, in cui è spiegato che per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Questa norma legislativa, sarebbe dovuta essere oggetto della sequenza contrattuale, ai sensi del comma 5 art.1 del CCNI sulla mobilità. In tale comma si riporta quanto segue: “Le procedure, le modalità e i criteri attuativi per l’assegnazione alle scuole dei docenti titolari di ambito saranno oggetto di apposita sequenza contrattuale, da adottarsi entro 30 giorni dalla stipula del CCNI sulla mobilità”. I trenta giorni sono ormai scaduti, ma di criteri attuativi ancora nemmeno l’ombra e il silenzio sta diventando assordante e addirittura pesante.