Ammessi i ricorrenti con 540 giorni complessivamente di servizio non specifico del ruolo 1610/2014 che avevano appellato l’ordinanza di rigetto nel ricorso al TAR 10064/2013. Tra i ponderati interessi, quello dei ricorrenti è superiore in questa fase di frequenza a quello del Miur. Con ordinanza 1458/2014, i giudici di appello condividono le tesi dell’avv. Sergio Galleano, annullano l’ordinanza n. 318/2014 rigettata e per l’effetto permettono l’iscrizione con riserva dei ricorrenti “considerato che, nella comparazione dei contrapposti interessi, risulta prevalente l’interesse degli appellanti alla frequentazione dei corsi abilitanti su cui si controverte, non risultando tale soluzione interinale, assunta in attesa della definizione del merito, di pregiudizio per le re ragioni dell’amministrazione scolastica”.Si attendono le prossime Camere del Consiglio di Stato sugli altri appelli incardinati.
Il documento sulle Nuove Indicazioni Nazionali contiene anche un paragrafo sulla valutazione.Ne parliamo con Cristiano…
Guai ai vinti? Può essere per il Partito Democratico che si è svegliato dal torpore…
Mobilità personale ATA 2025, è possibile inviare la domanda dal 14 al 31 marzo. La…
Il presidente Usa, Donald Trump, ha firmato, come è noto, un provvedimento “volto a eliminare” il Dipartimento…
È stata pubblicata, dopo la firma del CCNI mobilità dello scorso 29 gennaio, l’Ordinanza Ministeriale della…
Quante volte ci si chiede se ciò che si insegna aiuti davvero gli studenti a…