Categorie: TFA Speciali (Pas)

Pas (ex Tfa speciali), tutti i consigli per compilare o modificare la domanda

Mancano ormai solo alcuni giorni alla scadenza (del 29 agosto) per candidarsi a partecipare ai PAS, i Percorsi abilitanti speciali: in attesa di alcune FAQ di chiarimento che il Miur dovrebbe emettere nelle prossime ore, per agevolare i nostri lettori interessati a presentare regolare domanda, abbiamo unito in un unico articolo tutte le indicazioni e i chiarimenti forniti nelle ultime settimane dal Miur e dalla nostra redazione.
 
POSSIBILE CAMBIARE/INTEGRARE LA DOMANDA FINO ALL’ULTIMO GIORNO
Preliminarmente, ricordiamo che l’accesso ai PAS è riservato agli aspiranti docenti che, come previsto nel decreto n. 58 del 25 luglio scorso, hanno svolto almeno tre supplenze annuali (da 180 giorni ciascuna anche non consecutive o consecutivamente dal 1° febbraio fino allo svolgimento degli scrutini): per farlo devono necessariamente inviare la propria domanda attraverso la piattaforma telematica “Istanze On Line”. E, ancora prima, essersi impossessati delle credenziali di accesso, identificandosi attraverso un istituto scolastico qualsiasi o un ufficio scolastico regionale o territoriale.
I servizi di supplenza devono essere stati necessariamente svolti, con il titolo prescritto, durante i seguenti periodi: servizi nelle scuole statali dall’a.s. 1999/2000 all’a.s. 2011/2012; servizi nelle scuole paritarie dall’a.s. 2000/2001 all’a.s. 2011/2012; servizi in centri di formazione professionale dall’a.s. 2008/2009 all’a.s. 2011/2012, limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Ricordiamo, inoltre, che coloro che hanno già inoltrato la domando possono comunque modificarlo o integrarla (con ulteriori titoli o indicazioni) fino al 29 agosto, ultimo giorno utile, considerando che l’ultima domanda inviata cancella sempre la vecchia versione. Questa operazione si rende per molti necessaria, perché il Miur ha cambiato l’interfaccia della sezione più controversa: quella relativa alla presentazione dei “Servizi”, inserendo la riga “Note” tra la “Classe di concorso” e la “Tipologia di servizio”. Uno spazio, in pratica, dove il candidato ai corsi abilitanti ha la possibilità di meglio definire le supplenze realizzate (altrimenti presentate solo attraverso “fredde” diciture e numeri non sempre chiarissimi): in particolare, lo spazio potrebbe servire per indicare che il servizio è stato svolto per meno di 180 giorni, ma comunque ininterrottamente dal 1° febbraio sino allo svolgimento degli scrutini; oppure se nello stesso anno si sono attuate supplenze nella scuola statale, paritaria e nei Cfp (nel caso della sezione “Ulteriori anni di servizio” priva del testo +). Ma anche nel caso in cui l’aspirante debba indicare un titolo congiunto che non è presente nel menù a tendina previsto dall’applicazione: come specificato dal Miur, attraverso la FAQ n. 1588, l’aspirante “deve selezionare dal menù a tendina il titolo principale e deve inserire il titolo congiunto, con gli estremi del titolo (anno di conseguimento, presso) nel campo note”.
Per sapere se ci sono altre motivazioni che hanno spinto il Miur ha inserire il nuovo campo riempibile “Note”, bisognerà attendere ancora qualche giorno. Dal viale Trastevere hanno annunciato, seppure in via informale, che nei prossimi giorni (probabilmente nella settimana che va tra il 19 ed il 23 agosto) verranno aggiunte delle nuove FAQ a quelle già esistenti. Serviranno, tra le altre cose, per dare indicazioni ulteriori sulla validità dei titoli di studio, in possesso degli aspiranti corsisti nel periodo di svolgimento delle supplenze. E anche per chiarire una volta per tutte se può essere considerato interretto un servizio che comporta sospensione di giorni (a volte solo uno) tra la fine della scuola e lo svolgimento degli scrutini.
Una volta chiariti anche questi ultimi dubbi, allora sarà veramente giunto il momento per inviare (oppure per modificare-integrare) la domanda. Ricordando sempre di completare il percorso sino in fondo: quindi spuntando e facendo apparire in verde anche la sezione “Inoltro domanda”.
 
COMPILAZIONE DOMANDE, ECCO COME FAR VALERE L’A.S. 2012/13
Ora è ufficiale: l’anno scolastico in corso, il 2012/13, può essere inserito tra quelli utili a raggiungere i tre minimi (di cui uno specifico) per accedere ai Percorsi abilitanti speciali. Dopo che La Tecnica della Scuola aveva sollevato il caso al Miur, facendosi portavoce delle tante richieste di chiarimenti inviateci dai nostri lettori, e dopo le prime positive indicazioni dei giorni scorsi, da viale Trastevere è giunta la risposta che in tanti attendevano.
Accedendo alla piattaforma Istanze On line, cliccando sul testo attivo “Se hai bisogno di aiuto clicca qui (FAQ)”, all’interno della sezione “Assistenza”, si giunge (dopo aver ancora cliccato su “Presentazione OnLine Istanze” e successivamente su “Domande Percorso Abilitante Speciale”) ad una serie di Faq specifiche sui PAS.
La n. 1587 riguarda proprio la questione da noi sollevata pubblicamente.
Ecco il testo della Faq: “Cosa deve fare l’aspirante che, avendo comunicato due anni di servizio nella sezione “requisiti di accesso” e un terzo anno nella sezione “ulteriori anni di servizio” riceva il messaggio: “OPERAZIONE CORRETTAMENTE EFFETTUATA Non sono stati indicati almeno 3 anni di servizio per 180 gg.””.
E questo il testo della risposta, emessa sempre dal Ministero: “Il messaggio indica esclusivamente che il totale dei tre anni di servizio non ricade nell’intervallo temporale relativo agli anni scolastici 1999/2011. Infatti, in coerenza col D.D.G. 58/2013 il servizio prestato nell’a. s. 2012/13 va indicato nella sezione “ulteriori anni di servizio”. Le domande con queste caratteristiche vengono correttamente acquisite a sistema; pertanto non devono essere effettuate ulteriori azioni”.
Si tratta di una risposta in linea con quanto contenuto nel decreto dirigenziale n. 58 del 25 luglio scorso che dà avvio ai corsi abilitanti riservati, dove viene indicato che “nelle more della revisione dei requisiti di accesso relativi al servizio, gli aspiranti potranno dichiarare anche i servizi relativi all’anno scolastico”. Ora, dal momento che non si possono lasciare fuori i tanti candidati a cui l’annualità è indispensabile per raggiungere le tre annualità richieste dal Miur (ma anche i precari che hanno necessità di dichiarare l’anno di svolgimento sulla classe di concorso o tipologia di insegnamento nella quale hanno ora intenzione di abilitarsi), il Miur ha deciso di introdurre questa soluzione: indicherà i primi due anni (relativi al peridio 1999/2000 – 2011/2012) nella parte relativa ai “servizi” – Requisiti di accesso – Primo anno – Secondo anno. Mentre l’a.s. 2012/2013 va collocato nella sezione “Ulteriori Anni di Servizio”.
Il Miur, inoltre, ha inserito anche un’ulteriore Faq. Stavolta riguardante la collocazione dei titoli di accesso o da valutare.
Faq n° 1588 – Cosa deve fare l’aspirante che debba indicare per l’accesso un titolo congiunto che non è presente nel menù a tendina previsto dall’applicazione? RISPOSTA: L’aspirante deve selezionare dal menù a tendina il titolo principale e deve inserire il titolo congiunto, con gli estremi del titolo (anno di conseguimento, presso) nel campo note.
 
ALTRE INDICAZIONI DAL MIUR
Si aggiungono, giorno dopo giorno, preziose indicazioni per le decine di migliaia di docenti precari interessati a presentare domanda di accesso ai Percorsi abilitanti speciali. Il nodo principale da sciogliere rimane quello dei servizi. Vediamo di fare il punto della situazione, cercando nel contempo di rispondere ad alcuni precisi quesiti posti dai nostri lettori, raccogliendo le indicazioni fornite nelle ultime ore dall’amministrazione e dai sindacati impegnati in prima linea per fornire adeguata assistenza.
Premesso che non è possibile sommare nello stesso anno scolastico classi di concorso diverse o più tipi di insegnamento, partiamo dal problema della validazione dell’a.s. 2012/13, da diversi giorni riscontrato e segnalato: dopo aver ricordato che nel decreto dirigenziale n. 58 del 25 luglio scorso che dà avvio ai PAS viene indicato che “nelle more della revisione dei requisiti di accesso relativi al servizio, gli aspiranti potranno dichiarare anche i servizi relativi all’anno scolastico”, il problema è quello di non lasciare fuori tanti candidati cui l’annualità è indispensabile per raggiungere le tre annualità richieste dal Miur. Ma anche per coloro che hanno necessità di dichiarare l’anno di svolgimento sulla classe di concorso o tipologia di insegnamento per la quale ora ci si candida all’abilitazione. In questi due specifici casi, nella domanda on line, da effettuare attraverso la piattaforma telematica Istanze On Line, al momento (salvo diverse indicazioni) il candidato non ha altra scelta: indicherà i primi due anni nella prima schermata relativa ai “servizi”; mentre inserirà il 2012/13 nel blocco “altri servizi”.
Per quanto riguarda la validità di eventuali annualità di servizio prestato continuativamente dal 1° febbraio fino allo svolgimento degli scrutini, anche se si tratta di un numero di giorni complessivi inferiori, all’interno della domanda on line va, comunque, indicato servizio corrispondente a “180 gg”.
Per quanto riguarda le supplenze svolte ai sensi dei provvedimenti legislativi “salva precari”, l’amministrazione ha confermato che sono equiparati a tutti gli effetti al servizio d’insegnamento: pertanto gli interessati li possono inserire nella domanda, associandoli alla classe di concorso che ritengono a loro più utile.
Anche sul servizio svolto negli istituti per l’infanzia comunali, l’indicazione che arriva dall’amministrazione centrale è che risulta valido, in analogia a quanto già esplicitamente previsto per gli istituti paritari.
Pollice verso, invece, per coloro che avrebbero intensione di farsi valutare il servizio prestato, anche se su progetti regionali, non rientranti però nella procedura “salva precari”: il Miur ha fatto sapere che queste tipologie di sevizio non verranno accolte. Come non sarà ritenuto valido il servizio d’insegnamento svolto come docente di religione.
Qualche lettore aveva posto dei dubbi a proposito del raggiungimento delle tre annualità da 180 giorni utilizzando i servizi svolti già in possesso con un’altra abilitazione: naturalmente, in questi casi non vi è alcuna differenza, poiché le tre annualità possono essere raggiunte dichiarando sia servizi prestati in possesso dell’abilitazione, sia in possesso solo del solo titolo di studio necessario per l’accesso all’insegnamento.
Per chi ha svolto oltre sei anni di servizio, la piattaforma creata dal Miur prevede che ne vengano indicati complessivamente sei. Indicando però quanti nella categoria “altri servizi”: sarà poi il sistema a rilevare, automaticamente, gli effettivi anni di supplenze svolte.
Rimangono ancora da chiarire alcuni altri punti. Come la validità del servizio svolto in qualità di “educatore”, ai fini dell’accesso alla abilitazione per la scuola primaria (dove viene anche considerata abilitazione per educatori). La modalità di individuazione delle tipologie di servizi validi prestati nell’ambito della formazione professionale che organizza corsi finalizzati all’obbligo d’istruzione. La doppia possibilità, infine, di congelare i percorsi formativi già in atto (in particolare presso le Università) per accedere ai percorsi abilitanti e la valorizzazione dei crediti eventualmente già acquisiti attraverso percorsi formativi ordinari.
 
NON È POSSIBILE SOMMARE CLASSI DI CONCORSO DIVERSE NELLO STESSO ANNO SCOLASTICO
Brutte notizie per i docenti precari che per accedere ai Percorsi abilitanti speciali hanno necessità di cumulare i servizi di supplenza svolti nello stesso anno scolastico su più classi di concorsi o (nel caso della scuola dell’infanzia e primaria) ordini di scuola diversi: dopo la nostra segnalazione, fonti ministeriali ci hanno fatto sapere che si tratta di una operazione non fattibile. In pratica, chi vuole partecipare ai corsi abilitanti riservati, deve obbligatoriamente aver svolto ogni annualità di supplenze da almeno 180 giorni (oppure dal 1° febbraio sino allo svolgimento degli scrutini) su una specifica classe concorsuale o tipologia di insegnamento.
Ad ingannare, e ad illudere, i candidati ai PAS era stata questa parte del decreto n. 58 del 25 luglio scorso, pubblicato sulla GU cinque giorni dopo: “è valutabile anche il servizio prestato in diverse classi di concorso, purché almeno un anno scolastico di servizio sia stato svolto nella classe di concorso per la quale si intende partecipare”, si legge nel decreto.
Ora che però le cose stanno diversamente da come erano state intese, molti docenti precari che puntavano all’abilitazione si ritrovano davanti ad un “muro” che prelude alla loro esclusione: costoro, infatti, solo sommando i servizi svolti nello stesso anno scolastico su più classi di concorso, oppure supplenze svolte su insegnamenti diversi (ad esempio infanzia e primaria), avrebbero potuto raggiungere la soglia dei 180 giorni.
Per raggiungere le tre annualità da 180 giorni ciascuna, rimane possibile, invece, sommare il servizio svolto su differenti classi di concorso o insegnamenti quando sono stati effettuati in anni scolastici diversi.
 
CHIARIMENTI PER I DOCENTI DELLE SCUOLE CON INSEGNAMENTO IN LINGUA SLOVENA
Ai percorsi abilitanti speciali previsti dal DDG. n. 58 del 25 luglio 2013 devono presentare istanza, con le stesse modalità, tempi e requisiti, anche i docenti che hanno maturato i requisiti nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.
Il chiarimento è contenuto nella nota n. prot. 8001 del 2 agosto 2013 con la quale viene, inoltre, precisato che l’aspirante che individua come Regione di destinazione il Friuli Venezia Giulia dovrà indicare obbligatoriamente se intende partecipare per un insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.
In tal caso:
il sistema bloccherà l’acquisizione della domanda, con apposito messaggio, se l’aspirante ha dichiarato di partecipare per un insegnamento con lingua slovena e sceglie uno tra i seguenti insegnamenti A043, A050, A051, A052, A075 e A076;
il sistema bloccherà l’acquisizione della domanda, con apposito messaggio, se l’aspirante non ha dichiarato di partecipare per un insegnamento con lingua slovena e sceglie uno tra i seguenti insegnamenti A080, A081, A082, A083, A084, A085, A086 e A087.
Per la scuola secondaria i codici da inserire fanno riferimento alle classi di abilitazione di cui al D.M. 39 /98.
 
PAS, LE PRIME RISPOSTE DEL MIUR AI DUBBI DEI CANDIDATI
Il ministero dell’Istruzione ha ‘postato’ sul proprio sito internet le prime risposte alle domande più ricorrenti (le cosiddette FAQ), riguardanti i requisiti d’accesso e le modalità di compilazione delle domande per partecipare ai Percorsi abilitanti speciali, da eseguire tramite la piattaforma “Istanze On Line” entro il prossimo 29 agosto (anche se non è da escludere una proroga di un paio di giorni).
L’ultima domanda predisposta dal Miur riguarda anche la spendibilità del titolo abilitante: l’amministrazione ha specificato che al termine dei PAS, coloro che supereranno l’esame finale acquisiranno un titolo che permetterà “l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e costituiscono requisito di ammissione ai futuri concorsi per titoli e per esami e consentono l’assunzione con contratto a tempo indeterminato nelle scuole paritarie”. Porte sbarrate, quindi, per l’accesso alle GaE. A meno che non cambi la legge.
Qui di seguito, l’elenco completo delle prime FAQ predisposte dall’amministrazione:
CHI PUO’ ISTITUIRE E ATTIVARE I PERCORSI FORMATIVI ABILITANTI SPECIALI?
Gli atenei e le istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica sedi dei corsi biennali di secondo livello a indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 28 settembre 2007, n. 137, purché sedi di Dipartimenti di didattica della Musica, e al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82.
QUALI SONO GLI ANNI ACCADEMICI DI ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI ABILITANTI SPECIALI?
AA.AA. 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015.
CHI PUO’ PARTECIPARE AI PERCORSI FORMATIVI ABILITANTI SPECIALI?
I docenti non di ruolo, compresi gli insegnanti tecnico pratici, in possesso dei titoli di studio previsti dal D.M. n.39/1998 e dal D.M. n.22/2005 che abbiano maturato, a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 fino all’anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale, limitatamente ai corsi accreditati per l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

QUALI SONO I SERVIZI VALIDI?
L’aspirante deve aver prestato servizio per almeno tre anni, ognuno dei quali su una specifica classe di concorso. Almeno un anno di servizio deve essere stato prestato sulla classe di concorso per la quale si chiede l’accesso al percorso formativo abilitante speciale.
Ciascun anno scolastico dovrà comprendere un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’art. 11, comma 14, della Legge n. 124/1999.
Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.
COME E’ VALUTABILE IL SERVIZIO NEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE?
Il servizio prestato nei centri di formazione professionale deve essere riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso e prestato nei corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009.
E’ VALIDO IL SERVIZIO PRESTATO NEL SOSTEGNO?
SI, alle stesse condizioni del servizio prestato su classi di concorso, avendo come riferimento la graduatoria che ha costituito titolo di accesso al servizio sul sostegno.
E’ NECESSARIO OPTARE PER UNA SOLA CLASSE DI CONCORSO?
SI – Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi di tirocinio ordinari
QUALI SONO LE CLASSI DI CONCORSO RICHIEDIBILI?
Quelle previste nelle tabelle A, C e D allegate al D.M.39/98.
COME VA INOLTRATA LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE?
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata agli Uffici Scolastici Regionali tramite apposita istanza online.
SONO PREVISTI PERCORSI SPECIALI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PER LA SCUOLA PRIMARIA?
SI, gli aspiranti in possesso dei titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l’a.s. 2001-2002, che hanno maturato almeno tre anni di servizio specifico nella scuola dell’infanzia o nella scuola primaria, hanno diritto all’accesso ai corsi speciali previsti dall’art. 15, comma 16 del D.M. 249/2010. Il titolo conseguito al termine del percorso dà diritto all’accesso alla seconda fascia delle graduatorie d’istituto.
SI POSSONO CUMULARE GLI ANNI DI SERVIZIO PRESTATI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA?
SI, fermo restando che, ai fini del computo dei tre anni, per ciascun anno deve essere prestato il servizio nella stessa tipologia di posto.
I TITOLI DI ABILTAZIONE CONSEGUITI AL TERMINE DEI PERCORSI FORMATIVI SPECIALI COME POSSONO ESSERE UTILIZZATI?
I titoli di abilitazione consentono l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e costituiscono requisito di ammissione ai futuri concorsi per titoli e per esami e consentono l’assunzione con contratto a tempo indeterminato nelle scuole paritarie.
 
DOMANDE PAS, ECCO COME REGISTRARSI ALLE “ISTANZE ON LINE”
Diversi candidati all’accesso ai Percorsi abilitanti speciali non hanno ancora provveduto alla registrazione alla piattaforma telematica “Istanze on line”. Eppure, si tratta di un PASsaggio indispensabile, poiché solo coloro che sono in possesso delle credenziali di accesso al sistema telematico possono fare regolare domanda di accesso ai corsi abilitanti riservati al personale che dall’a.s. 1999/2000 ha svolto almeno 3 annualità da 180 giorni ciascuna (oppure ininterrottamente dal 1° febbraio sino allo svolgimento degli scrutini finali), di cui una sulla disciplina nella quale ora si chiede di abilitarsi.
Pertanto, tutti coloro che si accingono a presentare domanda, entro il prossimo 29 agosto (con possibile proroga di due giorni) è bene che provvedano sin da subito a registrarsi ad “Istanze on line” e venire in possesso di questi requisiti.
Come indicato dal Miur, con la procedura di Registrazione, gli utenti ottengono le credenziali di accesso (Username, PASsword di accesso e Codice Personale) al Sistema Istanze Online su cui saranno resi disponibili i moduli delle domande insieme ad altri servizi a corredo.
La registrazione si compone dei seguenti PASsi:
Accesso alla sezione “Istanze on line – Registrazione”
– Inserimento dati anagrafici e recapiti dell‟interessato (telefono, indirizzo di residenza, casella di posta elettronica ecc…)
– Ricezione per posta elettronica delle credenziali di accesso (Username, PASsword di Accesso, Codice Personale temporaneo)
In particolare, la Username si compone di “nome e cognome” (di norma si seguono le regole dell’accesso alla casella di posta elettronica istituzionale); la PASsword di Accesso di un codice alfanumerico da utilizzare per l‟accesso ai Servizi on line (per gli utenti di posta elettronica istituzionale si utilizzerà la stessa PASsword); il Codice Personale ènecessario per l‟inserimento delle istanze, viene inviato alla fine della procedura di registrazione e deve essere cambiato al primo accesso ai Servizi on line dopo l‟identificazione.
– Ricezione del Modulo di adesione
– Conferma della ricezione della e-mail mediante inserimento del Codice Personale temporaneo ricevuto in un‟apposita funzione della sezione “Istanze on line”
Stampa del modulo di adesione
Riconoscimento fisico presso una segreteria scolastica, Usr o un AT (l’ex Provveditorato agli studi) preposto a questo compito in funzione del procedimento amministrativo per il quale si richiede per la prima volta l‟accesso. “Il riconoscimento fisico – spiega il Miur – è essenziale per garantire l‟identificazione di chi redige istanze con strumenti informatici e la validità del documento informatico”
Sostituzione del Codice Personale temporaneo con uno di propria scelta
Conclusione della procedura di Registrazione.
Il Miur ha predisposto una valida guida operativa per l’utente, con una spiegazione che accompagna l’interessato all’iscrizione PASso PASso (anche attraverso pagine illustrate) finalizzata proprio alla registrazione alle “Istanze on line”.
Si tratta di una guida che condurrà, con alcuni PASsaggi conseguenziali, direttamente alla “Stampa del modulo di adesione”. Una volta ottenuta questa stampa, il candidato si recherà presso un’istituzione scolastica o ministeriale, centrale o periferica, per effettuare il Riconoscimento fisico. A tal proposito, si fa presente che alcuni Uffici scolastici regionali, come quello del Lazio, in questi giorni si sono dichiarati indisponibili a svolgere questa operazione di riconoscimento dei docenti precari “a causa della complessità delle procedure connesse all’avvio del prossimo anno scolastico” (completamento della mobilità, probabili immissioni in ruolo, conferimento delle supplenze annuali, ecc.). Pertanto, è bene che gli interessati verifichino, anche attraverso i siti internet istituzionali degli Usr o degli AT, se il servizio è attivo o sospeso.
Una volta individuato l’istituto o l’ufficio scolastico che garantisce tale servizio di identificazione, il candidato all’abilitazione potrà presentarsi, negli orari indicati da ciascuna amministrazione, presentando, oltre al modulo di adesione, la fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento indicato nel suddetto modulo ed il tesserino del codice fiscale (in alternativa anche la tessera sanitaria). Qualora si individuasse un’altra persona, andrà presentato anche il modulo di delega compilato e firmato dall’aspirante (come indicato nelle procedure indicate al paragrafo 4. 5. 1., con titolo “La delega”, posta sempre all’interno della guida operativa per la registrazione).
 
PAS, ORA SI PUÒ INVIARE LA DOMANDA
Dal 2 agosto il Miur attiva la modalità rendendo attiva la piattaforma internet ‘Istanze on line’: indispensabile accreditarsi, tramite un istituto scolastico, un Usr o un AT. Compila la domanda utilizzando la guida della Tecnica della Scuola
 
Il ministero dell’Istruzione ha reso attiva la pagina internet, inserita all’interno della piattaforma telematica ‘Istanze on line’, attraverso cui i candidati ai PAS (i percorsi abilitanti speciali, che hanno preso il posto dei Tfa speciali) possono produrre domanda di partecipazione.
Coloro che si sono iscritti ad ‘Istanze on line’, accedendo – tramite PASsword e user name – alla personale posizione (sotto alla scritta “Accedi ai servizi”) troveranno nella parte centrale dello schermo la dicitura “Percorso Abilitante Speciale – Domanda di accesso”.
Prima da digitare sul bottone “Vai alla compilazione’, è bene che clicchino su “Istruzioni per la compilazione”. Il Miur ha anche messo a disposizione degli interessati un approfondimento riguardante “Riferimenti normativi e scadenze amministrative”. Ed anche uno dedicato all’“Assistenza web”.
Per presentare la domanda c’è tempo fino al 29 agosto (la Flc-Cgil ha chiesto una proroga di due giorni, quindi fino al 31 agosto, proprio per l’avvio ritardato di quarantottore della messa a disposizione della procedura di inoltro di domande).
La Tecnica della Scuola ha predisposto una accurata guida sulle modalità di accesso e sulla validità dei titoli utili alla presentazioni delle domande ai PAS
 
TFA E PAS, CACCIA ESTIVA AL RICORSO VINCENTE
Mentre centinaia di freschi abilitati tramite Tfa ordinario l’8 agosto manifestavano spontaneamente, per la seconda volta in pochi giorni, davanti Piazza Montecitorio contro la ferma opposizione del Miur al loro accoglimento nelle GaE, dagli uffici legali di sindacati e associazioni che raccolgono le diffide da presentare ai tribunali amministrativi regionali giungono migliaia di adesioni.
Ad incentivarle, malgrado il periodo vacanziero, è stata anche la risposta al question time del ministro Carrozza del 7 agosto, durante la quale ha rivelato di aver attivo la procedura di attivazione del secondo bando di Tfa ordinari, con oltre 29mila posti a disposizione. Ma, soprattutto, ha confermato il no dell’amministrazione all’inclusioni di questi abilitati nelle GaE.
Una precisazione che ha scatenato l’ira di Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario . Che attraverso un durissimo comunicato assimila i corsi abilitanti aperti a tutti “una truffa di Stato”. Il leader del sindacato autonomo ricorda che “per partecipare ai corsi bisogna superare una selezione a numero chiuso, decine di esami, un duro e lungo tirocinio. Ma ora il ministro Carrozza dichiara alla Camera che quell’abilitazione è carta straccia: gli idonei verranno collocati in una graduatoria che non vale per l’assunzione in ruolo”. Il combattivo sindacalista Anief-Confedir ritiene, quindi, “irricevibile la risposta data dal ministro Carrozza alla richiesta di inserimento nelle GaE dei docenti abilitati dalle Università. Quelle stesse Università che, con percorsi analoghi, per dieci anni rilasciavano le stesse abilitazioni che oggi sono considerate carta straccia. A questo punto sarà il TAR a decidere se ha ragione il ministro o i migliaia di docenti che si sono abilitati, a loro spese, pagando anche 4mila euro, per andare ad insegnare. E non perchè avevano soldi e tempo da perdere”.
Ma non finisce qui. Perché lo stesso sindacato da alcuni giorni si è fatto anche promotore dei ricorsi contro le esclusioni ai PAS: Anief-Confedir sostiene che “avrebbero aderito già in migliaia” e la maggior parte “sono docenti che hanno prestato 360 o 540 complessivi negli anni indicati dall’amministrazione (a partire dall’anno scolastico 1999/2000), ma non i 180 per tre anni scolastici. Oppure che non rientrano nell’ulteriore condizione (sempre imposta dal Miur) di aver espletato il servizio di ogni anno scolastico su una specifica classe di concorso o tipologia di insegnamento. O, ancora, non hanno svolto un anno sulla medesima classe di concorso nella quale intendono produrre domanda di accesso ai PAS”.
Tra coloro che hanno chiesto di ricorrere contro il decreto dirigenziale n. 8, derivante dal Regolamento n. 81 pubblicato in GU lo scorso 4 luglio, figurano anche “tanti docenti di ruolo, molti dei quali in sovrannumero, che ancora non si danno ragione del motivo dell’esclusione dai corsi abilitanti, dal momento che la loro frequenza sarebbe stata utile anche a garantire la ricollocazione professionale”. Gli indecisi hanno ancora un paio di settimane di tempo per aderire (l’impugnazione va infatti presentata al Tar del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto contestato).
Ma a rivolgersi al Tar del Lazio non sarà solo Anief-Confedir. Anche lo Snals-Confsal ha fatto sapere che presenterà diverse diffide: con nota prot. n. 156/MPN/rb/UL, del 31 luglio 2013, a firma del segretario generale della Confsal, Marco Paolo Nigi, l’ufficio legale nazionale ha inviato la comunicazione avente per oggetto: “AZIONE N. 72 – Ricorso al Tar del Lazio avverso il DM 58 del 30 luglio 2013 con il quale sono stati indetti i corsi riservati per i docenti precari della scuola”.
Il sindacato spiega che “purtroppo, il Miur con il citato DM ha introdotto molte limitazioni che la legge non prevede, con la conseguenza che molti docenti precari, pur avendo i requisiti di legge per partecipare a detti corsi, verranno illegittimamente esclusi”.
Anche in questo caso, a titolo esemplificativo, Snals-Confsal ne indica alcune: “la disposizione che eleva da 360 a 540 i giorni minimi di supplenze per l’accesso ai corsi; l’introduzione di una soglia minima di 180 giorni per anno; l’obbligo di effettuare almeno una annualità di supplenze nella classe di concorso oggetto della domanda; per quanto riguarda la scuola dell’infanzia o primaria l’esclusione dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito dall’anno 2002 in poi”. In questo caso chi vuole aderire alla diffida, cui seguirà il ricorso al Tar, ha tempo fino al 29 agosto.
Ma non ci sono solo i sindacati di categoria a difendere gli interessi degli esclusi. Pure il Codacons ha detto che sta preparando “una maxi-causa collettiva in favore di tutti gli insegnanti italiani che hanno conseguito o stanno conseguendo l’abilitazione in corsi riconosciuti senza però ottenere l’inserimento nelle graduatorie”. L’associazione di consumatori annuncia anche che impugnerà “il decreto con il quale sono state stabilite le procedure di formazione iniziale degli insegnanti”. Per l’organismo guidato da Carlo Rienzi “le determinazioni assunte dal Miur sono gravemente lesive dei principi di parità di trattamento e pari opportunità, disponendo in maniera ingiusta e contraddittoria la riapertura delle graduatorie ad esaurimento e sostanzialmente la possibilità di accedere ai ruoli di insegnamento soltanto per alcune posizioni, senza considerare che molti insegnanti hanno patito i gravissimi ritardi di un sistema abilitante sostanzialmente bloccato per anni, dove l’inserimento in graduatoria permanente/ad esaurimento era legalmente l’unica possibilità per tutti per lavorare”.
Poi ci sono i legali privati. Che operano senza il patrocinio di sindacati e associazioni. Insomma, per chi non vuole attendere il prossimo turno abilitante c’è solo l’imbarazzo della scelta.
 
Alessandro Giuliani

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Alessandro Giuliani

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22/12/2024

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22/12/2024

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22/12/2024

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22/12/2024