Arriva dal Miur con la nota prot. n. 2306 del 23/10/2013 un sollecito rivolto ai Direttori Generali degli UU.SS.RR. e ai Dirigenti degli Ambiti territoriali provinciali a voler concludere in tempi brevi le procedure di accertamento del possesso dei requisiti di accesso ai PAS.
Anche perché lo stesso Ministero dà per imminente l’adozione del decreto con il quale saranno fornite le istruzioni relative all’attivazione dei corsi.
Con l’occasione il Miur chiarisce anche la possibilità di regolarizzare eventuali istanze prive di alcune informazioni se sia interpretabile in maniera chiara e univoca la volontà dell’aspirante (es. indicazione dei tre anni di servizio ma mancata indicazione del titolo di studio o degli esami sostenuti/crediti richiesti).
Con la medesima nota il Ministero fornisce inoltre alcune indicazioni in merito al riconoscimento dei servizi validi per l’accesso: è valutabile il servizio prestato nell’anno scolastico, ossia quello corrispondente ad un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, corrispondente al servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Sono inoltre validi: il servizio di insegnamento prestato presso le istituzioni scolastiche italiane all’estero, il servizio prestato su posto di sostegno, anche senza il possesso del titolo di specializzazione, purché riconducibile alla classe di concorso o alla tipologia di posto richiesta, il servizio giuridico in costanza di contratto (quindi anche il periodo di congedo per dottorato di ricerca e maternità o congedo parentale è utile purchè se ne sia usufruito in costanza di contratto e purchè sia stato prestato un anno di effettivo servizio).
È valutabile anche il servizio giuridico del cosiddetto “Salva-precari”, per l’intera durata del progetto, il servizio svolto nelle scuole paritarie purché sia stato prestato per 180 giorni e sia riconducibile ad insegnamenti curricolari, il servizio svolto a partire dall’anno scolastico 2008/09 nei centri di formazione professionale, limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, se il servizio sia stato svolto per l’intera durata del progetto formativo .
I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, se stipulati nelle scuole paritarie per insegnamenti curricolari rispetto all’ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l’intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.
Sono valutabili servizi prestati con contratto d’opera o di collaborazione coordinata e continuativa per tutti gli insegnamenti definiti come curricolari nel Piano dell’Offerta Formativa di ciascuna scuola, che siano riferibili a posto di insegnamento o a classe di concorso limitatamente ai giorni di effettivo servizio .
Il servizio prestato nei licei musicali è valutabile ai fini del la maturazione del requisito dei tre anni di servizio previsto dal DDG 58/13. Tale servizio deve essere obbligatoriamente riferito alla specifica classe di concorso (A031 , A032 o A077) dalle cui graduatorie si è stati nominati.
È comunque valido, nelle more dell’adozione del nuovo decreto di modifica al D.M. 249/2010, il servizio svolto nell’anno scolastico 2012/13.