Qualcuno sostiene che dal prossimo anno scolastico non saranno più ammissibili i passaggi di ruolo da un ordine di scuola all’altro. La notizia è priva di fondamento.
ATTO DI INDIRIZZO ALL’ARAN PER RINNOVO CONTRATTO
Infatti nello stesso atto di indirizzo all’Aran per il comparto istruzione, ricerca e relativa all’area dirigenziale del 19 ottobre 2017, è precisato che con cadenza triennale si prevede, nei limiti della legge e delle prerogative datoriali, la contrattazione nazionale integrativa per disciplinare i trasferimenti e i passaggi di ruolo del personale docente, educativo ed Ata, nonché le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
Quindi la notizia della cancellazione dei passaggi di ruolo a partire dall’anno scolastico 2018/2019 è smentita già in partenza dall’atto di indirizzo all’Aran per il rinnovo del contratto della scuola.
In buona sostanza appare chiaro che verrà riproposto ancora, in grande linee, l’attuale art.10 del Ccnl scuola 2006/2009, in cui al comma 1 prevede che i criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale.
La mobilità professionale del personale della scuola ha come fine non solo superare o prevenire il soprannumero, ma anche valorizzare le esperienze acquisite dal personale, sostenere lo scambio di esperienze nel sistema scolastico e del lavoro pubblico, nonché i processi di riconversione attraverso la previsione di specifici momenti formativi.
PASSAGGIO DI RUOLO SE SUPERATO PERIODO DI PROVA
È utile specificare che le disposizioni relative alla mobilità professionale si applicheranno ai docenti, che, al momento della presentazione della domanda, avranno già superato il periodo di prova. Gli stessi dovranno essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta.
Inoltre è utile sapere che il passaggio di ruolo, anche interprovinciale, è richiedibile anche da chi sarebbe vincolato triennalmente in una provincia