Una docente che è passata dalla titolarità su posto di sostegno al posto comune all’interno della stessa scuola, ci chiede se mantiene la continuità del servizio nella scuola. In buona sostanza la docente ha 6 anni di ruolo su sostegno nella scuola X, chiede trasferimento su posto comune nella scuola X e viene soddisfatta in questo trasferimento e quindi diventa titolare su posto comune nella medesima scuola dove ha un’anzianità del servizio di 6 anni nel posto di sostegno. La docente chiede se nella graduatoria interna per l’anno 2024/2025 può dichiarare 13 punti di continuità nella scuola, più 5 punti per la continuità nel comune, per avere svolto servizio da titolare su sostegno nella scuola Y dello stesso comune della scuola X per 5 anni consecutivi prima di ottenere trasferimento nella scuola X.
Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio si prescinde dal triennio per avere riconosciuto il punteggio della continuità del servizio. La continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:
Il predetto punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l’interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.
Il punteggio della continuità va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell’ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.
Per i docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno) e per la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale titolarità.
Qualora il docente al termine dell’ottennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio di cui alla lett. C 0) anche per tutti gli 8 anni dell’ottennio. Non va valutato l’anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda. Il punteggio di cui alla lettera C 0) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C).
Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune. Per quanto riportato nella nota 5 bis del CCNI mobilità 2022-2025, possiamo rispondere alla docente che ha ottenuto il trasferimento dal posto di sostegno della scuola X al posto comune della scuola X, dicendo che ha perso tutto il punteggio della continuità nella scuola, ovvero i 13 punti accumulati in 6 anni di servizio continuativo su sostegno nella scuola X e i 5 punti per il servizio continuativo, sempre su sostegno, nella scuola Y dello stesso comune della scuola X. Quindi, come specificato nella nota 5 bis del CCNI mobilità, il trasferimento dal sostegno al posto comune ha di fatto interrotto la continuità del servizio, nel caso in specie la docente nella graduatoria interna riferita all’individuazione dei docenti soprannumerari per l’anno scolastico 2024/2025, avrà “zero” punti di continuità del servizio, per effetto del trasferimento da posto sostegno a posto comune.
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