Per precisare sui titoli di laurea aggiuntivi nei passaggi di ruolo e in generale nella mobilità professionale, è utile ricordare che per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza, spettano 6 punti per titolo. Appare chiaro che non c’è un limite di lauree che si possono dichairare, come per altro non c’è un limite di punteggio oltre il quale questi titoli non possono essere valutati.
Una docente titolare alla scuola primaria per effetto dell’accesso al ruolo tramite concorso ordinario svolto da diplomata magistrale ante 2001, chiede se per il passaggio di ruolo per la classe di concorso A018 può fare valere la laurea in Scienze della formazione primaria e la laurea in filosofia. La docente spiega che ha conseguito l’abilitazione per la classe di concorso A018, attraverso l’ex art.13 del DPCM 04/08/2023 con l’acquisizione dei 30 CFU dei persorsi abilitanti. Per l’accesso a tale percorso abilitante ha utlizzato la laurea magistrale 57 in Scienze dell’educazione degli Adulti e della Formazione Continua e tutti i relativi CFU.
Possiamo dire che nella situazione della docente sarà possibile dichiarare 2 lauree e ottenere 12 punti complessivi di titoli di laurea. Infatti la laurea in Scienze della Formazione Primaria e la laurea in Filosofia, non rappresentano il titolo di accesso al ruolo della primaria, infatti la docente è entrata in ruolo alla primaria per effetto del titolo abilitante del diploma magistrale e non rappresentano nemmeno il titolo di accesso per l’abilitazione ottenuta per la classe di concorso A018 per cui si chiede il passaggio di ruolo.
A tal proposito è utile ricordare la nota 12 della tabella titoli per la mobilità professionale che così recita: “Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo d’appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto”.
Nella domanda di passaggio di ruolo è anche possibile dichiarare la laurea breve, sempre che questa non sia stata già dichiarata come parte integrante di laurea magistrale nelle lauree di durata almeno quadriennali. Bisogna dire che per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza, spettano 3 punti per singolo titolo.
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