Mobilità

Passaggio di ruolo, bisogna avere superato l’anno di prova e bisogna avere abilitazione all’insegnamento per il nuovo ruolo

Presto sarà tempo di mobilità, oltre ai trasferimenti c’è anche la mobilità professionale, ovvero passaggi di ruolo e passaggi di cattedra. Vediamo chi potrà chiedere il passaggio di ruolo per la mobilità 2023-2024 e su quale percentuale di posti potrà concorrere.

Anno di prova e abilitazione

Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel contratto di mobilità, si applicano
ai docenti, che al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova.
Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto
ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso
richiesta. Il docente titolare all’infanzia, per esempio, con il titolo abilitante del diploma magistrale acquisito entro il 2001/2002, può chiedere il passaggio alla scuola primaria.

Passaggio di ruolo verso un solo grado

Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola
secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) per la provincia e anche per più province
secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può
essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso di
presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il
conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio
di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.

Passaggio di ruolo prevale su trasferimento

Bisogna sapere che la mobilità dei docenti si divide in mobilità territoriale, ovvero la domanda di trasferimento provinciale e interprovinciale nello stesso ordine e grado di istruzione e per la stessa classe di concorso, e la mobilità professionale, ovvero i passaggi di ruolo verso altro ordine o grado di istruzione, o i passaggi di cattedra, ovvero verso altre classi di concorso dello stesso ordine e grado di istruzione di titolarità.

Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del CCNI mobilità 2022-2025 in via di rivisitazione in queste settimane, la mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze.

Lucio Ficara

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