Una petizione on line per evitare che tutti i docenti già di ruolo debbano ripetere l’anno di prova, in caso di passaggio di ruolo.
A chiederla è il gruppo ‘Docenti di ruolo che hanno ottenuto il passaggio in altro grado’: alla base dell’iniziativa c’è il fatto che ritengono “ingiusta e irragionevole” la novità prevista dalla Legge 107/2015 “di far ripetere l’anno di formazione ai docenti che hanno già ottenuto in passato la conferma in ruolo”.
Reputano, inoltre, che la deroga debba valere anche per chi ha accettato “ii contratto da concorso del 2012, PRIMA dell’esistenza della recente nota ministeriale che prevede tale ingiustificato cambiamento, contrariamente alla normativa attualmente vigente”.
A tal fine, ricordano che la nota 3699 del 29/2/2008 precisava chiaramente che “l’anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera”.
La Buona Scuola – con il comma 73 – ha però superato tale intendimento. E chi sarà oggetto di passaggio di ruolo dovrà pure ripetere la formazione obbligatoria, pari a 50 ore complessive di cui 20 in presenza (da svolgere nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, nell’ambito dei corsi ad hoc organizzati dagli uffici periferici del Miur).
Il raggruppamento – che non è soddisfatto delle spiegazioni in merito del direttore generale del personale del Miur, Maria Maddalena Novelli, che ha dato attuazione a tale norma – invita docenti, studenti “e tutti gli Italiani a sottoscrivere la petizione pubblica “No alla ripetizione dell’anno di PROVA per i neo-assunti per i docenti già di ruolo da anni!“.
In pochi giorni, sono state raccolte quasi 400 adesioni.
Vi proponiamo l’appello del gruppo di docenti, estratto nella pagina contenente la petizione pubblica:
Scriviamo a nome di tutti i docenti titolari di contratto a tempo indeterminato che hanno già sostenuto e superato l’anno di prova e formazione prima del corrente anno scolastico, ma che ora sembra debbano ripetere tale iter, come tutti i docenti neo-assunti.
Si tratta di docenti che hanno scelto e ottenuto di insegnare in un diverso ordine di scuola, con passaggio di ruolo o accettazione di contratto da concorso del 2012, PRIMA dell’esistenza della recente nota ministeriale che prevede tale ingiustificato cambiamento, contrariamente alla normativa attualmente vigente.
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Ciò va contro il fatto che “occorre che la retroattività non contrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti (ex plurimis, sentenze nn. 93 e 41 del 2011); pertanto, la Corte Costituzionale ha individuato una serie di limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali e di altri valori di civiltà giuridica, tra i quali sono ricompresi “il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (ex multis sentenze n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010)”.
La nota 3699 del 29/2/2008 precisava chiaramente che “l’anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera”, sulla base della ragionevole consapevolezza della notevole maturità professionale ottenuta, già comprovata da numerose esperienze formative e di servizio.
A ciò si aggiunge il fatto che, al momento della presentazione delle domanda di passaggio di ruolo, la legge 107/2015 non era ancora legge dello Stato.
Siamo giustamente d’accordo su una formazione che accompagni tutta la carriera professionale dei docenti, ma ciò non significa che si debba operare una ingiusta equiparazione con i docenti neo-immessi in ruolo e una disparità di trattamento rispetto ai docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo fino all’anno scorso.
Per tutte queste ragioni, chiediamo che le nostre istanze vengano accolte e che quindi i docenti titolari di contratto a tempo indeterminato che hanno già sostenuto e superato l’anno di prova e formazione all’atto dell’immissione in ruolo, passati a un diverso ordine di scuola, per quest’anno scolastico debbano solo affrontare il periodo di prova senza effettuare la medesima formazione prevista per i neo-immessi in ruolo.
Chi volesse aderire alla petizione pubblica contro la ripetizione dell’anno di ruolo, da parte del personale già a tempo indeterminato, può cliccare qui.
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