Sono numerosi i docenti che sperano di ottenere il passaggio di ruolo dall’infanzia alla primaria, dall’infanzia o primaria alla secondaria e dalla secondaria di I grado alla secondaria di II grado.
Chi può richiedere il passaggio di ruolo
Per la mobilità 2020/2021 il passaggio di ruolo provinciale e interprovinciale, può essere chiesto esclusivamente dai docenti che hanno superato l’anno di prova e che sono in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento delle classi di concorso per cui si chiede il passaggio, può essere chiesto soltanto verso un solo ordine e grado di scuola, ma, una volta scelto tale ordine e grado, possono essere chieste tutte le classi di concorso per cui si ha titolo di abilitazione.
All’art.4 comma 6 del CCNI mobilità è specificato che il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di 1° grado, scuola secondaria di 2° grado) per la provincia e anche per più provincie. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola.
Percentuale di posti disponibili per passaggio di ruolo
Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali, le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano per l’ a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale.
Se per esempio ci sono 8 posti disponibili per una data classe di concorso, 4 posti verranno accantonati per l’immissione in ruolo, 2 posti andranno al trasferimento interprovinciale e gli altri 2 posti saranno destinati alla mobilità professionale ovvero anche ai passaggi di ruolo.
Valutazione titoli nei passaggi di ruolo
Per quanto riguarda invece la mobilità professionale, cioè passaggi di ruolo o di cattedra, la tabella A punto III titoli generali del suddetto allegato, non sono previste limitazioni di cumulabilità.
Per cui nei passaggi di ruolo e di cattedra si valutano tutti i titoli culturali posseduti, senza avere il problema del limite dei 10 punti che esiste soltanto nella mobilità territoriale. È utile specificare che nella mobilità professionale, diversamente da quella territoriale, il dottorato di ricerca vale 6 punti e se ne valuta uno solo, mentre 6 punti vengono assegnati ad ogni diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza.
Nella mobilità professionale è utile sapere che a differenza dei trasferimenti territoriali, oltre i 12 punti per il superamento di un pubblico concorso ad esami e titoli, per accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza, si possono inserire 6 punti per ogni concorso ordinario per esami e titoli per l’accesso ai ruoli di livello pari o superiori a quello di appartenenza diversi da quello già valutato 12 punti.
Per la mobilità professionale esistono i CREDITI PROFESSIONALI: per ogni anno di servizio (e comunque per un periodo non inferiore a 180 gg.) prestato in utilizzazione nello stesso posto o classe di concorso per cui è richiesto il passaggio sono aggiunti 3 punti.