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Passaggio da enti locali ad Ata? Deve rimanere lo stesso stipendio e profilo professionale

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Interessante sentenza della Corte di Cassazione per quanto riguarda l’inquadramento professionale e stipendiale del personale Ata. Con la sentenza n.747/2018, depositata il 15 gennaio scorso, i giudici togati hanno stabilito che il trasferimento dal comparto degli enti locali a quello del personale della scuola non può dare luogo a un minor stipendio e più basso livello professionale.

La vicenda

I giudici erano stati chiamati a intervenire sulla vicenda di una signora che, nel passaggio dal contratto nazionale per il comparto degli enti locali a quello della scuola era stata passata dalla categoria C3 alla B, con il profilo di assistente amministrativo. Questo, però, non corrispondeva né all’autonomia, né all’inquadramento di provenienza.

La Corte d’appello di Brescia, così come segnala Il Sole 24 Ore nella puntuale ricostruzione della vicenda, aveva dato ragione alla donna, condannando il ministero della Pubblica istruzione a inquadrarla nel profilo C1 del Contratto collettivo nazionale per il personale della scuola e a corrisponderle le differenze di stipendio maturate a partire dal gennaio 2000.

La sentenza

747

La Corte di Cassazione ha deciso di rigettare il ricorso presentato dal Miur ritenendolo infondato.

In particolare i giudici togati hanno fatto riferimento a due precedenti sentenze di Cassazione, la n. 7321 del 2013 e la n.10693 del 2017, esattamente sovrapponibili a quella oggetto di causa. “Con le richiamate pronunce – si legge nella sentenza – che hanno ritenuto corretta la corrispondenza fra il profilo professionale C3 (istruttore amministrativo contabile), del Ccnl per il comparto enti locali ed il profilo C1 del Ccnl per il personale della scuola, si è osservato che in tema di personale degli enti locali trasferito nel ruolo del personale Ata (amministrativo, tecnico, ausiliario) dello stato, l’art.8, secondo comma, della legge 3 maggio 1999, n.124, come autenticamente interpretato dall’art.1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n.266, detta la regola di carattere generale della necessaria corrispondenza (o equivalenza) tra la posizione del dipendente nell’ente di provenienza e quella di destinazione nei ruoli del personale dell’Amministrazione dello stato. Ne consegue che, allorché la qualifica e il profilo di provenienza non trovino in concreto corrispondenza nella tabella di equiparazione allegata al d.m. 5 aprile 2001, occorre ricercare nella griglia delle qualifiche e dei profili del personale statale della scuola, quella qualifica e quel profilo che maggiormente si attaglino alla posizione di provenienza”.

Per la Cassazione, dunque, va escluso che un dipendente, nel trasferimento da un ente all’altro, possa conseguire un peggioramento della sua posizione lavorativa.