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Pasticcio vaccini nell’infanzia: cerchiamo di capire

Il decreto sull’obbligo dei vaccini riserva non poche sorprese. Qualche lettore ci ha scritto per sapere come vanno interpretate alcune disposizioni apparentemente contraddittorie.

La questione riguarda in particolare la scuola dell’infanzia e, nel concreto, la domanda è: ma se un bambino no è in regola con le vaccinazioni può frequentare?
A nostro parere, è del tutto evidente che lo spirito della legge dovrebbe indurre a rispondere negativamente alla domanda, ma qualche lettore ci ha segnalato questa incongruenza.

L’articolo 3 bis del decreto legge 73, richiamato anche nella circolare Miur del 16 agosto scorso, prevede che a partire dall’anno scolastico 2019/20 la mancata presentazione della documentazione vaccinale comporti la “decadenza dall’iscrizione”; al contrario per quest’anno e per il prossimo la legge parla solamente di “requisito di accesso”.
Qualcuno ne deduce che, almeno per quest’anno, i bambini non vaccinati potrebbero comunque frequentare la scuola dell’infanzia.
Secondo noi il senso delle disposizioni in questione è un altro.

Intanto è evidente, a nostro parere, che requisito di accesso significa esattamente quello che la legge vuol dire: per accedere alla scuola dell’infanzia è necessario essere vaccinati e, a partire dal 2019/2020, le consueguenze saranno particolarmente pesanti in quanto i bambini che non presenteranno nei tempi previsti la documentazione del caso non saranno più considerati iscritti, cioè verranno cancellati dall’elenco della sezione, esattamente come accade già oggi per i bambini che risultano assenti senza giustificato motivo per più di 30 giorni (la norma è finalizzata ad evitare che bambini non frequentanti sottraggano il posto ad altri bambini in “lista di attesa”, come accade talore nella scuola dell’infanzia).

Per quest’anno e per il prossimo è invece prevista l’impossibilità di frequentare: in altre parole il bambino non potrà entrare a scuola fino a quando la famiglia non avrà provveduto a regolarizzare la situazione.
In pratica questo vuol dire che con l’avvio del prossimo anno scolastico, i bambini che non presenteranno la documentazione prevista non potranno frequentare ma senza essere “depennati”; gli stessi bambini potranno però rientrare a scuola non appena la famiglia avrà consegnato a scuola la documentazione del caso.
Questo è quanto si evince da una lettura testuale delle norme.

Reginaldo Palermo

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