È ufficiale, dallo scorso 1° giugno il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha firmato il decreto secondo il quale i candidati con disturbo specifico dell’apprendimento potranno sostenere la prova di teoria per il conseguimento della patente B e per quello della Carta del Conducente con una maggiorazione di tempo del 30%. Il provvedimento arriva dopo una lunga serie di richieste da parte delle associazioni di categoria CONFARCA (Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici) e UNFASCA (Unione Nazionale Autoscuole) e dell’Associazione Italiana Dislessia.
Con la nuova normativa, per le persone con DSA che intendano conseguire la patente di guida, la Direzione generale della Motorizzazione organizza la prova di teoria utilizzando un sistema informatizzato con l’ausilio di un file audio per i quiz e garantendo al candidato un tempo di 40 minuti (anzichè 30) per svolgere l’esame.
Il cammino del provvedimento ha visto varie fasi, infatti già nel 2020 il Ministero dei Trasporti aveva stabilito che il candidato con DSA non avrebbe avuto bisogno della diagnosi da parte del neuropsichiatra.
L’articolo 1 del DM del 1 giugno 2021 dice che Il candidato che intende fruire degli strumenti compensativi in sede di prova di controllo delle cognizioni teoriche, titolare di diagnosi di DSA ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 170 del 2010, deve esibire tale certificazione in sede di visita per la verifica dei requisiti di idoneità psico-fisica di cui all’articolo 119 del codice della strada.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 170 del 2010, la diagnosi dei DSA è effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente, nonché da ulteriori strutture o soggetti privati accreditati dalle Regioni ai (Accordo 25 luglio 2012 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento DSA).
Per il conseguimento o l’integrazione dell’abilitazione professionale di tipo carta di qualificazione del conducente, si prevede il sistema informatizzato, per cui le modalità di svolgimento della prova sono: a) il candidato dispone di centodieci minuti per l’esame relativo tanto alla parte comune quanto a quella specialistica del programma di qualificazione iniziale, invece di novanta minuti; b) il candidato dispone di sessanta minuti per l’esame relativo alla sola parte comune del programma di qualificazione iniziale, invece di cinquanta; c) il candidato dispone di cinquanta minuti per l’esame relativo alla sola parte specialistica del programma di qualificazione iniziale, invece di quaranta; d) il candidato ha diritto all’ausilio del file audio dei quiz che gli sono sottoposti. (Articolo 6, comma 1).
Per il futuro il Ministero sta lavorando ad altre misure per la tutela dei candidati, tra cui la revisione dei quiz, che utilizzeranno un linguaggio più semplice, con risposte Vero o Falso; inoltre è prevista la formazione di istruttori ed esaminatori sui disturbi specifici dell’apprendimento.
L’Associazione Italiana Dislessia sta anche lavorando perché gli stessi provvedimenti che sono stati decisi per la patente auto possano essere applicati a quella nautica.
Infine, dai testi normativi sono state omesse le frasi soffre di dislessia e affetto da dislessia.
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