Didattica

Pei, adattare il nuovo modello o ricominciare da zero?

Come va redatto il Pei? Quali indicazioni utili per le scuole alla luce delle ultime disposizioni del Ministero che recepiscono le richieste del Tar? In vista della scadenza di ottobre la domanda più frequente che si pongono le scuole è se valga la pena adattare il modello del nuovo Pei su cui si stavano preparando, “ripulendolo” delle criticità segnalate dal Tar; oppure se convenga ripartire da zero.

A chiarire i dubbi, nell’appuntamento della Tecnica della Scuola Live, sono stati i nostri esperti, il dirigente Salvatore Impellizzeri e l’insegnante Katia Perdichizzi.

I tempi sono stretti, ci ricorda il dirigente Impellizzeri. Per quanto la scadenza di fine ottobre non sia perentoria ma consenta un margine di flessibilità (fino, circa, ai primi giorni di novembre), tuttavia l’esigenza di completare il Pei in tempo utile ci lascia pensare che sia più produttivo adattare il modello su cui ha lavorato la scuola sino ad oggi, facendo attenzione a non incorrere in quegli aspetti discutibili del modello ministeriale indicati dal Tar. Insomma il cosiddetto nuovo modello del Pei (quello precedente alla sentenza del Tar) può ancora essere un punto di riferimento da cui partire.

E se in classe non dovesse esserci ancora un docente di sostegno in cattedra, chi lo redige il Pei?

Gli insegnanti della classe dovranno e potranno lavorare sul Pei anche senza un insegnante di sostegno di riferimento. La collegialità e la sinergia sono alla base del Pei.

Oltretutto “la vera continuità la garantisce la famiglia – sottolinea il dirigente -. Cambiano i docenti, la scuola, ma è la famiglia il punto di riferimento per conoscere la storia dell’alunno con disabilità. Il genitore devono essere parte attiva del Glo, ma sempre nel rispetto dei ruoli. La famiglia può entrare nelle scelte della scuola ma non deve sindacare sulla didattica offerta dal docente”.

Sarà la famiglia quindi ad affiancare il Gruppo di lavoro laddove a inizio anno scolastico il ragazzo non abbia ancora il proprio insegnante di sostegno. L’alunno resterà nel contesto classe e i docenti presenti, affiancati dalla famiglia del ragazzo, si occuperanno del piano individualizzato, avendo chiaro che “il progetto di vita non è uno strumento burocratico ma una visione che dobbiamo avere nei confronti del nostro ragazzo”.

Le indicazioni del Tar cui le scuole dovranno attenersi

Riepiloghiamo a quali indicazioni dovranno attenersi le scuole nel redigere il Pei.

Composizione e funzioni del GLO

Si ritiene opportuno che nel funzionamento di tale organismo non siano poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa, considerato che diversamente si conferirebbe al dirigente scolastico un potere di autorizzazione – che ad avviso dei giudici del TAR non ha un espresso riferimento in normativa – incidente sulle garanzie procedimentali delle famiglie e/o degli alunni con disabilità (Art. 3 e 4, DI 182/2020).

Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità

Non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 62/2017, in cui la possibilità di esonero è contemplata per i soli studenti con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), qualora siano presenti ulteriori comorbilità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro previo assenso della famiglia e deliberazione del consiglio di classe (Art. 10, comma 2, lettera d) DI 182/2020).

Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza

In assenza di una modifica effettiva delle modalità di accertamento della disabilità in età evolutiva e delle discendenti certificazioni – che dovrà attuarsi mediante l’adozione delle Linee guida da parte del Ministero della Salute – non si è ancora realizzato, in concreto, il coordinamento tra certificazioni/profili di funzionamento e le modalità di assegnazione delle ore di sostegno, ovvero di redazione del PEI. Pertanto, non si possono
predeterminare, attraverso un “range”, le ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al “debito di funzionamento ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell’organo collegiale” (Art. 18, DI 182/2020).

Il corso

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Carla Virzì

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