Categorie: Personale

Pensionamenti: il paradosso di una scuola divisa

Si rincorrono notizie, indiscrezioni, riunioni, ricorsi e controricorsi sul problema dei futuri pensionamenti di Dirigenti Scolastici e Docenti, con la sostanziale differenza che i primi ricevendo comunicazioni sul proprio pensionamento forzato, per sopraggiunti limiti di età o di servizio, si oppongono ad esso con tutte le forze possibili, mentre i secondi cercano con la stessa tenacia dei primi di andare in pensione, subendo però il contrasto dell’amministrazione che ritarda o rigetta tali istanze. In sintesi si può dire che i dirigenti scolastici non vogliono andare in pensione, mentre i docenti auspicano a tale traguardo, non lasciando nulla di intentato per ottenerlo. 
Due comportamenti che la dicono lunga sulle divisioni e prospettive professionali che le politiche scolastiche degli ultimi lustri hanno indotto nel sistema dell’istruzione nazionale. Vediamo le due posizioni in antitesi, la prima, quella dei presidi, evidenzia come il provvedimento di preavviso al pensionamento forzato, coinvolga in maniera indiscriminata diverse tipologie di posizioni giuridiche, prevedendo la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con decorrenza dall’1/9/2012.
 Questo atto amministrativo viene visto come formale preavviso di licenziamento, in quanto non esterna alcuna motivazione, se non il mero richiamo all’art. 72 della legge 133/2008 come sostituito dall’art. 17 del D.L. n. 78 convertito dalla legge n. 102 del 2009.
Quindi i presidi coinvolti, rilevano l’illegittimità del preavviso di pensionamento coatto, perché determinato da una scorretta lettura della norma di riferimento. Al contrario i Professori (classe 52) si organizzano per tentare di andare in pensione (vedi l’azione del comitato quota 96) confrontandosi con la circolare Miur su cessazioni dal servizio e trattamento di quiescenza per il 2012 (la n. 23 del 12 marzo 2012) in cui è scritto: «Si ricorda che, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, i requisiti necessari per l’accesso al trattamento di pensione di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, purché maturati entro il 31 dicembre 2011».
 Ai professori rimane il quesito su come sia possibile che il requisito richiesto per il 2012 non venga, secondo il più comune senso logico, fissato al 31 dicembre 2012.

Aldo Domenico Ficara

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