Potrebbe essere fissato al 23 ottobre prossimo il termine ultimo di presentazione delle domande di cessazione dal servizio dal 1° settembre 2023 per il personale docente, educativo, ATA.
A comunicarlo è la FLC CGIL, a commento dell’incontro con il Ministero, che si è svolto nella mattinata di oggi, 8 settembre.
Come ogni anno, entro la medesima data, gli interessati hanno la facoltà di revocare le istanze. Resta invece fermo al 28 febbraio 2024 il termine di presentazione delle domande per i dirigenti scolastici.
Le altre date che saranno contenute nel Decreto e nella Circolare Ministeriale di prossima pubblicazione sono:
La domanda di cessazione deve essere inoltrata avvalendosi dell’apposita funzione su istanze online Polis. Saranno quattro le istanze attive contemporaneamente sul portale on line:
Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.
Deve essere presentata on line, accedendo al sito dell’Inps, previa autenticazione attraverso SPID/CIE/CNS, o tramite il Contact Center integrato (n.803164) o attraverso l’assistenza gratuita di un Patronato.
La domanda deve essere presentata, all’Ufficio territorialmente competente, in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.
La richiesta anche quest’anno è consentita al personale della scuola impegnato in progetti internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, fino a un massimo di tre anni o a coloro che avendo compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2024, senza aver maturato 20 anni di anzianità contributiva, si trovino nelle condizioni di poter raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione entro il compimento di 71 anni..
Il personale deve essere collocato obbligatoriamente a riposo in caso di compimento, entro il 31 agosto 2024, dell’anzianità contributiva massima (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e di 65 anni di età anagrafica. Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2023 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato.
La domanda di cessazione dal servizio per gli aventi diritto all’APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci può essere presentata, in formato analogico o digitale, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, entro il 31 agosto 2024.
Il personale in possesso dei requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini) che non abbia ancora compiuto il 65° anno di età può chiedere, sempre entro il 23 ottobre, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico. Gli interessati sono tenuti ad esprimere l’opzione per la cessazione ovvero per la permanenza a tempo pieno, qualora venissero accertate circostanze ostative all’accoglimento della domanda di part time.
I dipendenti pubblici cessati dal servizio possono richiedere l’anticipazione ordinaria del TFS/TFR senza doverne attendere l’esigibilità e l’erogazione nei termini previsti dalla normativa vigente. L’anticipazione può essere richiesta alle banche o agli intermediari finanziari fino a 45mila euro secondo gli accordi stipulati o direttamente all’INPS con tasso di interesse agevolato pari all’1% e per l’intero ammontare del TFS/TFR maturato o per una parte dello stesso.
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