Fra le voci della nuova legge di bilancio c’è quella che riguarda il trattamento pensionistico dei docenti che hanno richiesto il congedo straordinario per assistere i figli con grave disabilità.
Infatti, come riporta l’articolo 1, comma 214, lettera e) della legge di bilancio 11 dicembre 2016, n. 232., anche il personale della scuola che nel corso dell’anno 2011 fruiva, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, del congedo straordinario per assistere i figli con disabilità grave rientra ancora tra le categorie di lavoratori nei cui confronti continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 20.
Tali requisiti, come riporta Italia Oggi, non importa se siano stati maturati successivamente al 31 dicembre 2011 ma non oltre l’ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto legge.
A tal proposito, per quanto riguarda i requisiti per l’accesso al beneficio pensionistico, i docenti e il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, che nel corso del 2011 fruivano del suddetto congedo straordinario, possono richiedere la pensione con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2017 se, il 31 agosto 2016, avevano 65 anni di età e venti anni di contributi, oppure almeno 35 anni di contributi e un’età non inferiore a 61 anni e sette mesi, ovvero, indipendentemente dall’età anagrafica, quaranta anni di contributi.
Il discorso muta se invece i richiedenti hanno maturato i requisiti entro la data del 31 agosto 2017; in questo caso si può chiedere di essere collocati a riposo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2017 ma la decorrenza economica sarà possibile solo dal 1° settembre 2018.
Per accedere al beneficio, come riporta la circolare n. 41 del 29 dicembre 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’istanza deve essere presentata entro il 2 marzo 2017 presso l’ispettorato territoriale del lavoro competente in base alla residenza dell’interessato, direttamente dal richiedente tramite raccomandata A/R o dai soggetti abilitati (es. patronati ex lege n. 151/2001; consulenti del lavoro/ dottori commercialisti ex lege n. 12/1979).
In allegato all’istanza bisogna produrre e inviare una dichiarazione sostitutiva relativa al provvedimento di congedo previsto.
Per qualsiasi dubbio è bene rivolgersi ad un patronato o un consulente del lavoro che possa guidare correttamente verso la corretta realizzazione della domanda.
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