Il personale scolastico che ha maturato i requisiti per andare in pensione il primo settembre del 2024, è in attesa del prossimo Decreto Ministeriale che definirà le regole per la presentazione delle richieste di cessazione dal servizio, chiarirà i requisiti necessari e indicherà la data entro cui presentare la relativa domanda.
Il decreto e la circolare che saranno emanati quanto prima, si presume che riproporranno sostanzialmente gli stessi contenuti degli scorsi anni, per cui è presumibile che i termini di presentazione delle domande debbano essere:
• Il 23 ottobre 2023, per il personale docente, educativo, ATA;
• Il 28 febbraio 2024 per i dirigenti scolastici.
La domanda di pensione deve essere presentata on line, accedendo al sito dell’Inps, previa autenticazione attraverso SPID/CIE/CNS, o tramite il Contact Center (Numero verde 803164) o attraverso un Patronato. Il richiedente, nel formulare la domanda di cessazione, attraverso l’apposita funzione presente su istanze online, troverà quattro tipologie di domande attive contemporaneamente:
• Cessazioni “ordinarie” (anzianità contributiva, opzione donna, dimissioni senza diritto a pensione, personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti);
• Quota 100 (personale che entro il 31/12/2021 ha maturato un’anzianità contributiva minima di 38 anni e compiuto almeno 62 anni di età, potrà accedere alla pensione “Quota 100”);
• Quota 102 (personale che entro il 31/12/2022 ha maturato un’anzianità contributiva minima di 38 anni e compiuto almeno 64 anni di età, potrà accedere alla pensione “Quota 102”);
• Quota 103 (personale che entro il 31/12/2023 matura un’anzianità contributiva minima di 41 anni e compie almeno 62 anni di età, potrà accedere alla pensione anticipata “Quota 103”).
Si ricorda che qualora fossero presentate sia l’istanza “ordinaria” sia una fra quota 100, quota 102 o quota 103, queste ultime saranno considerate in subordine alla prima.
Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata l’eventuale mancanza dei requisiti.
In caso di compimento, entro il 31 agosto 2024, di 65 anni di età anagrafica e dell’anzianità contributiva massima di
• 41 anni e 10 mesi per le donne,
• 42 anni e 10 mesi per gli uomini.
Il dipendente sarà collocato a riposo obbligatorio. Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2023, la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato.
Il personale in possesso dei requisiti per la pensione anticipata:
• 41 anni e 10 mesi per le donne,
• 42 anni e 10 mesi per gli uomini
e che non abbia ancora compiuto il 65° anno di età può chiedere, sempre entro la data di presentazione della domanda (presumibilmente il 23/10/2023), la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico. Gli interessati sono tenuti a esprimere l’opzione per la cessazione ovvero per la permanenza a tempo pieno, qualora fossero accertate circostanze ostative all’accoglimento della domanda di part time.
La domanda di trattenimento in servizio deve essere presentata al dirigente scolastico del proprio Istituto. Tale richiesta è consentita:
• al personale della scuola impegnato in progetti internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, fino a un massimo di tre anni.
• a coloro che, avendo compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2024, senza aver maturato 20 anni di anzianità contributiva, si trovino nelle condizioni di poter raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione entro il compimento di 71 anni.
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