Nonostante Quota 100, il Governo sta pensando nuove forme di pensione anticipata per i lavoratori.
In questo momento però, i lavoratori della scuola per andare in pensione anticipata possono avvalersi di una strada alternativa.
Infatti, anche per quest’anno la legge di bilancio ha confermato la possibilità di andare in pensione con RITA, rendita integrativa per la pensione anticipata. Ecco cos’è e come funziona per i lavoratori della scuola.
Innanzitutto è bene spiegare cos’è la pensione anticipata RITA: si tratta di uno strumento di cui possono beneficiare tutti coloro che hanno aderito ad un Fondo di previdenza complementare, come ad esempio il Fondo Espero per i dipendenti della scuola.
Tuttavia, per andare in pensione in queste modalità è necessario avere accumulato almeno 5 anni di permanenza nel fondo e 20 anni di contribuzione INPS.
Inoltre, la rendita potrà essere al massimo di 5 anni e potrà seguire un’erogazione mensile, bimestrale o trimestrale.
Uno dei vantaggi più evidenti della pensione anticipata RITA è che, oltre a godere di particolari agevolazioni fiscali, questa può essere richiesta anche insieme all’APE volontaria o all’APE sociale.
Generalmente, però, la pensione anticipata RITA viene utilizzata da chi non ha i requisiti per usufruire delle altre uscite anticipate.
I lavoratori che scelgono RITA, tuttavia, hanno comunque due opzioni di scelta:
– Riscattare in anticipo l’intero capitale maturato con i fondi della previdenza complementare
– liquidare solo una parte di questa
Nella prima soluzione, il lavoratore rinuncerà alla pensione integrativa futura, mentre nel secondo caso la rendita complementare non si annullerà del tutto ma avrà cifre decisamente più basse.
Per accedere alla pensione anticipata RITA, sarà necessario produrre un’autocertificazione su un modulo previsto dalla società che gestisce il fondo di pensione integrativa, quindi ad esempio, nel caso dei lavoratori della scuola, sarà un modulo fornito da Espero.
Alla domanda bisogna allegare la copia del documento di identità, l’attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza e una certificazione rilasciata dall’Ente previdenziale di appartenenza (es. estratto conto integrato o altra certificazione).
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