Per l’accesso alla pensione anticipata valgono anche i contributi figurativi. A dirlo è la Corte di Cassazione che con la sentenza n. 24916 del 17 settembre scorso ha così affermato: “nel sistema di cui all’art. 24, co. 10, della legge n. 214 del 2011, che prevede l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento, laddove nel sistema di cui al co. 11 (che consente l’accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva”.
La lavoratrice aveva presentato ricorso al fine di veder accertato il suo diritto ad ottenere la pensione anticipata.
La Corte d’Appello avera rigettato la domanda, sul presupposto che la pensione anticipata richiedesse requisiti contributivi minimi effettivi e non consentisse accrediti figurativi per malattia o disoccupazione.
La Cassazione, annullando la decisione della Corte d’Appello, ha chiarito che, dopo la riforma Fornero del 2011, l’accesso alla pensione anticipata (che ha sostituito la pensione di anzianità) è subordinato solo al raggiungimento di un determinato numero di anni di contributi, che al momento dell’emanazione della legge erano 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, senza vincoli sull’età anagrafica.
I giudici della Cassazione hanno sottolineato che escludere i contributi figurativi per il calcolo di questi anni avrebbe poco senso, considerando l’ampio numero di contributi richiesti per la pensione. Inoltre, la norma parla di contribuzione utile, senza specificare che debba essere effettiva.
Pertanto, la Cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice, riconoscendole il diritto di accedere alla pensione anticipata.
Ricordiamo che entro il 21 ottobre 2024 il personale docente, educativo e ATA che ha i requisiti dovrà presentare domanda di cessazione dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2025.
Per i Dirigenti scolastici resta invece ferma la scadenza del 28 febbraio 2025.
Lo prevedono la circolare e il decreto, pubblicati in data 25 settembre.
Allegata al decreto, una tabella riepiloga i requisiti necessari per poter andare in pensione.
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